Cronaca locale

Il giudice riapre Chinatown: «No alla Ztl in Sarpi»

Il Tar boccia la zona a traffico limitato nel quartiere di Paolo Sarpi. La delibera con cui il Comune imponeva di osservare precise fasce orarie per caricare e scaricare merci nella Chinatown milanese e vietata il transito e la sosta per i veicoli oltre i 7 metri e mezzo di lunghezza, infatti, non è «accompagnata da una valutazione degli effetti prodotti e della loro efficacia», e denota «una carenza di istruttoria che la rende illegittima».
In particolare, scirvono i giudici di via Conservatorio nella sentenza depositata pochi giorni fa, «nessuna nuova indagine risulta essere stata compiuta per verificare quali effetti abbiano prodotto i precedenti provvedimenti limitativi della circolazione per il carico e lo scarico delle merci». E «nemmeno risulta essere stata effettuata alcuna ponderazione e comparazione degli interessi pubblici e privati, anche eventualmente attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni dei commercianti e dei residenti della zona, soprattutto in considerazione della pluralità degli interventi limitativi del traffico veicolare già incidenti sul medesimo ambito». Anzi, «dalla motivazione della deliberazione impugnata in questa sede sembra emergere anche uno sviamento di potere, atteso che la regolamentazione della presenza di grossisti e degli esercizi commerciali in genere appare materia da inserire in un piano del commercio, piuttosto che essere perseguita indirettamente attraverso misure limitative del traffico veicolare». Insomma, sostiene il tribunale amministrativo, la Ztl sarebbe lo strumento sbagliato per affrontare un problema reale.
E anche questo è il punto, su cui arriva un'altra stoccata a Palazzo Marino. Perché se la delibera nasce dalla necessità di contrastare la congestione del traffico nel quartiere di Paolo Sarpi «attraverso la limitazione dell'attività di trasporto delle merci ad alcune fasce orarie, attraverso un controllo automatizzato degli ingressi, finalizzato a rendere più efficace il divieto», allora «la motivazione non risulta supportata da una istruttoria accurata e completa, visto che si richiamano in tal senso le precedenti delibere che hanno già provveduto a limitare il traffico nella stessa zona, senza aggiungere alcun ulteriore elemento che possa giustificare la nuova determinazione». Di più, «il mero richiamo alle precedenti delibere limitative del traffico veicolare nella stessa zona, non accompagnato da una valutazione degli effetti prodotti dalle stesse e della loro efficacia, denota una carenza di istruttoria». morale, «la deliberazione impugnata in questa sede è illegittima».Uncica- e piccola - consolazione, i giudici amministrativi respingon la richiesta di risarcimento avanzata dai negozianti e dai grossisiti del quartiere. Una domanda che va respinta perché «risulta assolutamente generica e priva dei presupposti minimi per il suo scrutinio».

Insomma, non è possibile quantificare le eventuali ricadute negative della ztl sugli affari dei commercianti.

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