Cronaca locale

La Regione Lombardia: "La moschea di Sesto è irregolare"

L'assessore: "Quella struttura non è provvisoria. E il sindaco deve far rispettare la legge"

La Regione Lombardia: "La moschea di Sesto è irregolare"

Il centro islamico di Sesto San Giovanni è irregolare. Dopo aver aperto il caso con un sopralluogo dell'assessore Viviana Beccalossi, la Regione - carte alla mano - è arrivata a questa conclusione: l'attuale «moschea» di via Luini «non è provvisoria come continua a definirla l'amministrazione comunale, bensì irregolare». «Infatti non rispetta i principi sanciti dalla sistema normativo regionale - come spiega in una nota ufficiale l'assessore all'Urbanistica, delegato anche da Maroni all'adozione di azioni di contrasto dell'estremismo islamico. Beccalossi ieri mattina ha scritto al sindaco Monica Chittò per informarla dei risultati di quello che definisce «un dettagliato approfondimento giuridico effettuato dai miei uffici», un esame che scaturisce dalla risposta che il Comune di Sesto ha fornito alla Regione stessa, quando il Pirellone ha avviato un'opera di monitoraggio dei centri esistenti nei Comuni lombardi.

La vicenda di Sesto si riferisce al capannone prefabbricato collocato in via Luini e utilizzato da oltre un anno come luogo di aggregazione e preghiera dalla comunità musulmana, in attesa della grande moschea che in quell'area dovrebbe sorgere, una delle più grandi del Nord-Italia. «Dal punto di vista strettamente urbanistico - spiega Beccalossi - la cosiddetta moschea provvisoria, come la definisce il sindaco Chittò, deve rispettare quanto previsto dalla Legge regionale 2 del 2015 sui luoghi di culto, in quanto è stata realizzata successivamente all'entrata in vigore della norma. Per realizzare un nuovo luogo di culto, di qualunque confessione religiosa, questo deve essere previsto nel Piano delle attrezzature religiose che il Comune avrebbe dovuto redigere all'interno della propria pianificazione urbanistica. Dai documenti in nostro possesso, non risulta che a Sesto questo passaggio decisivo sia stato compiuto». Beccalossi avverte: «Una struttura temporanea deve essere rimossa entro un termine perentorio di 90 giorni dalla sua realizzazione». E ora il cerino passa al Comune: «Il sindaco è tenuto a fare rispettare norme e regolamenti», dice Beccalossi, avvertendo che «spetta al sindaco prendere in considerazione tutte le conseguenze del caso».

AlGia

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