Cronaca locale

Vendita di sigarette on-line, il gup: «Non è contrabbando se arrivano dall'Ue»

Il giudice: «Se il tabacco già approdato in un Paese europeo dopo averlo importate illegalmente da altri continenti c'è solo la violazione della legge sul monopolio»

Non si può parlare in Italia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri se gli imputati hanno venduto via internet le sigarette già approdate in un Paese europeo dopo averle importate illegalmente da altri continenti. Casomai per quanto riguarda il nostro Paese si sono resi responsabili di una violazione della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi che punisce chiunque introduce nello Stato tabacchi soggetti a monopolio o tabacchi assoggettati al pagamento del prezzo dovuto all'amministrazione dei monopoli per la loro importazione. Lo ha stabilito il giudice per l'udienza preliminare Enrico Manzi chiamato a valutare la richiesta di rinvio a giudizio di 23 italiani coinvolti nella compravendita sui siti «rebelsmoke.com» e «k2smoke.com» delle sigarette provenienti da Lettonia, Repubblica Dominicana e Filippine, di cui almeno 8,6 tonnellate vendute in Italia. Tra gli imputati per i quali il pm Antonio Sangermano ha chiesto il processo figurano gli ideatori del mercato nero che si allargava in tutta l'Europa e gli Usa, nonché gli acquirenti che hanno comprato le sigarette all'ingrosso. I primi avrebbero ottenuto tra il 2005 e il 2007 solo in Italia un profitto di 10 milioni esentasse accumulato in conti correnti accesi nei paradisi fiscali della Svizzera e del Lichtenstein e reinvestito in operazioni immobiliari a Milano, nel resto della Lombardia, in Liguria e in Francia. Il pm contestava a tutti il reato di violazione del Testo unico sul contrabbando in relazione alle compravendite e ai promotori anche quello di associazione per delinquere con l'aggravante della transnazionalità. Tuttavia il gup ha disposto lo stralcio dei sette imputati a cui non era contestato il reato associativo perché «non risulta agli atti delle indagini un contrabbando di sigarette direttamente da paese extra Ue allo Stato, ma solo acquisti e vendite di tabacchi lavorati estero effettuati via internet in zona Ue o assimilabile», vale a dire la Svizzera. Secondo Manzi, «tale condotta - anche secondo i rilevi effettuati dalla Agenzia delle Dogane prodotti dalle difese - configura non tanto una violazione delle norme doganali, ma la fattispecie prevista dall'articolo 65 della legge 907/42 (legge sul monopolio dei sali e tabacchi)». Spiega quindi che «tale conclusione (...) consegue al fatto che secondo le stesse indagini svolte dalla polizia giudiziaria risulta, senza ombra di dubbio, che le sigarette sono entrate nello Stato da territori compresi nella Ue o a essi assimilabili, mentre l'eventuale contrabbando sarebbe stato commesso in Olanda, nel porto di arrivo della merce proveniente dal Sudamerica o da altre nazioni extra europee». Ciò detto, il gup «osserva che l'eventuale reato di contrabbando doganale in violazione della normativa europea costituisce, all'evidenza, un caso di delitto commesso dal cittadino, all'estero, ai danni della Unione Europea per il quale l'articolo 9 del codice penale subordina la procedibilità della azione penale alla condizione della richiesta del ministro della Giustizia (oltre a ciò si osserva che trattandosi di reato punito a pena pecuniaria - nella forma non aggravata - la richiesta del ministro occorrerebbe comunque, anche se lo si considerasse reato comune commesso all'estero dal cittadino)». In conclusione, dunque, secondo Manzi «deve essere sospeso il procedimento per gli imputati a cui non è contestato il reato associativo e per i quali non è applicabile la aggravante di cui all'articolo 81 legge 907/42 e 6 legge 27/51». La loro posizione sarà piuttosto passata all'attenzione della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato«.

L'udienza preliminare prosegue per tutti gli altri.

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