Attività all’esterno per il reinserimento

«Il regime di semilibertà - recita l’articolo 48 dell’ordinamento penitenziario - consiste nella concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale». A decidere è il magistrato - o il tribunale - di sorveglianza, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Le norme fissano anche i criteri di ammissione alla pena alternativa, che si applica a chi ha avuto una condanna alla reclusione non superiore ai sei mesi, a chi ha già espiato almeno metà della pena o - nel caso di reati più gravi - di almeno due terzi di questa.

Il condannato all’ergastolo, invece, può essere ammesso al regime della semilibertà dopo aver espiato almeno 20 anni di pena. Il provvedimento, infine, può essere revocato in ogni momento, «quando il soggetto - specifica il codice - non si mostri idoneo al trattamento».

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