«Il regime di semilibertà - recita larticolo 48 dellordinamento penitenziario - consiste nella concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dallistituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale». A decidere è il magistrato - o il tribunale - di sorveglianza, sentito il comitato provinciale per lordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Le norme fissano anche i criteri di ammissione alla pena alternativa, che si applica a chi ha avuto una condanna alla reclusione non superiore ai sei mesi, a chi ha già espiato almeno metà della pena o - nel caso di reati più gravi - di almeno due terzi di questa.
Il condannato allergastolo, invece, può essere ammesso al regime della semilibertà dopo aver espiato almeno 20 anni di pena. Il provvedimento, infine, può essere revocato in ogni momento, «quando il soggetto - specifica il codice - non si mostri idoneo al trattamento».- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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