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Attualità

Tradimenti estivi, il patrimonio così è al sicuro

Ecco gli strumenti per proteggere i risparmi. Dal regime patrimoniale agli accordi tra coniugi fino al trust

Accordi pre-matrimoniali, via libera della Cassazione

Ogni estate, puntuale come il caldo, arriva il picco delle indagini sull’infedeltà coniugale. Secondo Abax Investigazioni, tra giugno e settembre le richieste di indagine sui presunti tradimenti crescono del 70% rispetto ai mesi invernali. Dietro la cronaca si nasconde però una materia complessa: la protezione del patrimonio in caso di crisi coniugale.

Il punto di partenza resta la scelta del regime patrimoniale, comunione o separazione dei beni. Scegliere il regime giusto è il primo passo, ma chi ha un patrimonio consistente deve fare i conti con l’evoluzione delle pronunce della Cassazione. L’ordinanza n. 11956 del 30 aprile 2026 ha confermato l’addebito della separazione a una moglie infedele, facendole perdere il diritto al mantenimento. Appena dieci giorni prima, con l’ordinanza n. 10281, la stessa Corte ha respinto la richiesta di addebito avanzata da un marito poiché erano emersi suoi comportamenti violenti. L’esito dipende quindi dalla ricostruzione complessiva dei fatti: per questo non ci si può affidare soltanto al tribunale.

Un ulteriore tassello riguarda gli accordi conformativi della crisi coniugale, stipulabili sia prima (i cosiddetti patti prematrimoniali) che durante il matrimonio per regolare le conseguenze patrimoniali di un’eventuale separazione. Con l’ordinanza n. 20415 del 2025 la Cassazione ne ha confermato la validità, qualificandoli come contratti atipici sottoposti a una condizione sospensiva lecita: l’accordo non è la causa della separazione, ma diventa operativo solo se questa si verifica davvero. Restano invece tassativamente esclusi le pattuizioni sul mantenimento e i patti successori.

A questi strumenti si affianca la pianificazione tramite trust i cui confini incrociano inevitabilmente la quota di legittima: quella porzione intoccabile di eredità che il nostro Codice civile riserva per legge ai familiari più stretti (coniuge e figli), a prescindere dalle volontà del defunto o da qualsiasi testamento. Come precisa l’avvocato Diana Palomba, «dobbiamo partire dall’articolo 15 della Convenzione dell’Aja del 1985, che stabilisce che un trust non può andare contro le norme di diritto imperativo degli Stati che lo riconoscono, tra cui rientra la tutela dei legittimari: non si può istituire un trust e ledere la quota di legittima».

Ciò non significa che un’eventuale lesione renda nullo l’atto. L’avvocato Palomba chiarisce che «la lesione della legittima si può verificare solo quando si apre la successione, cioè alla morte del disponente, quando si calcola il relictum più il donatum. Il concetto fondamentale, chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 5073 del 2023, è che il trust non è nullo per il solo fatto che all’apertura della successione vi sia una lesione della legittima: la soddisfazione del legittimario leso non passa per la nullità dello strumento». Se la lesione viene accertata e «se il trust non ha ancora distribuito i beni ai beneficiari, il trustee risponderà in giudizio e dovrà dare al legittimario quanto spetta attingendo dal patrimonio; se invece ha già completato le distribuzioni, saranno i beneficiari a dover restituire il dovuto».

Il trust si rivela efficace anche nella gestione delle dinamiche familiari: «Se ho un figlio grande da un primo matrimonio e uno appena nato da una nuova relazione», aggiunge l’avvocato Palomba, «posso conferire beni in trust per farli amministrare dal trustee per l’educazione del piccolo, evitando che la gestione finisca nelle mani di ex compagni». La combinazione di regime patrimoniale, patti e trust offre così una tutela solida che prescinde dalle decisioni dei giudici.

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