“Il massimo livello di tutela apprestato dalla Carta costituzionale alla vita, alla salute e all’ambiente, specie dopo la riforma costituzionale degli artt. 9 e 41, ma già prima con gli artt. 2 e 32 della Costituzione, è un dato acquisito”. Lo dice la Cassazione nel provvedimento con cui rigettando i ricorsi di Ilva e di Acciaierie d’Italia, di fatto conferma il decreto della Corte d’Appello di Milano che a luglio ha disposto la fermata dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto poiché inquinante".
Per la Cassazione, “sono evidenti i limiti (ri)disegnati dall’art. 41 Cost. alla libertà dell’iniziativa economica privata, che ”non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana".
Quanto al diritto al lavoro, indiscutibilmente di valore primario in una Repubblica democratica che su di esso è fondata (art. 1 Cost.), assume un ruolo preminente l’impegno della Repubblica non solo a riconoscere “a tutti i cittadini il diritto al lavoro”, ma anche - e soprattutto - a promuovere ‘le condizioni che rendano effettivo questo diritto’ (art. 4 Cost.)”.

Per la Cassazione, “a ben vedere, diritto alla vita e alla salute (oltre che all’ambiente sano) e diritto al lavoro non possono essere contrapposti e non devono entrare in conflitto, poiché non sarebbe nemmeno meritevole di tutela un lavoro svolto in condizioni degradanti o pericolose: il diritto al lavoro che lo Stato deve promuovere è un diritto al lavoro salubre e sicuro, non già sottoposto a condizioni inaccettabili per salvaguardarne il mantenimento, che va tuttavia sostenuto e perseguito con appropriate politiche economico-sociali.
A essere contrapposto è invece il diritto allo svolgimento di attività imprenditoriale, che la stessa Carta fondamentale perimetra in modo che non contrasti con l’utilità sociale, né rechi danno ai diritti preminenti alla salute e all’ambiente, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana".
Per la Cassazione, “se così è, il faticoso bilanciamento degli interessi sin qui operato dai giudici di merito, attraverso l’articolato giudizio che ha portato all’accoglimento dell’azione inibitoria collettiva, risulta corretto e ragionevole, anche e soprattutto alla luce della farraginosa storia di cui rappresenta il sedimento. Per questo, le Sezioni Unite ritengono che una ponderata decisione sulle censure mosse al provvedimento di inibitoria collettiva, ora assoggettato a scrutinio di legittimità, non possa prescindere da una ricostruzione diacronica della vicenda economica, normativa e giudiziaria, rivista alla luce dell’impatto ambientale spiegato dal complesso siderurgico di Taranto e dei plurimi interventi pubblici posti in essere per salvaguardarne la continuita’”.
