Un drone che sorvola un edificio può suscitare curiosità, ma anche qualche preoccupazione tra i residenti, soprattutto quando la videocamera sembra puntare verso balconi, terrazzi, finestre o spazi comuni. La domanda è quindi semplice: chi utilizza un drone può riprendere liberamente ciò che avviene all’interno di un condominio?
La risposta non è un sì o un no assoluto. Il fatto che una videocamera sia montata su un drone non significa automaticamente che ogni ripresa sia illecita, ma neppure che le immagini effettuate dall’alto siano al di fuori delle regole, di quelle sulla privacy in primis.
Utilizzo del drone per il condominio
L’impiego di un drone risulta a volte molto utile per la gestione dell’edificio. L’amministratore può affidare a un tecnico un’ispezione aerea per verificare lo stato di tetti o facciate prima dei lavori. Se il controllo rientra nelle verifiche urgenti o di manutenzione ordinaria nei limiti del budget, l’incarico può essere gestito direttamente dall’amministratore; nei casi di interventi programmati, spese straordinarie, o laddove si renda necessario il sorvolo e l’accesso a pertinenze private, la decisione dovrebbe essere sottoposta all’assemblea dei condòmini.
In ogni caso, il drone non può riprendere tutto ciò che circonda l’immobile. Se per controllare la copertura non serve acquisire immagini degli interni o delle persone sui balconi, l’inquadratura va limitata. Ciò in base all principio della minimizzazione dei dati previsto dal GDPR (il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali), che impone di usare il materiale raccolto solo per la perizia tecnica.
A tal proposito, quando si pianifica un’ispezione, i condòmini devono essere informati in anticipo. L’amministratore ha l’obbligo di comunicare la data e l’orario del volo (tramite avvisi in bacheca): il preavviso serve ai residenti per tutelare la propria riservatezza, ad esempio chiudendo le finestre o le tapparelle durante le operazioni, evitando così che la loro immagine venga “catturata”.
Quando le immagini diventano dati personali
Il primo elemento da considerare è se le persone eventualmente riprese siano effettivamente identificabili nei file finali. Il Garante per la protezione dei dati personali chiarisce infatti che la normativa sulla privacy non si applica quando le immagini non consentono di riconoscere i soggetti, direttamente o indirettamente, come nel caso delle riprese ad alta quota o se i residenti, seguendo il preavviso, si sono ritirati in casa.
La situazione cambia se la videocamera permette di distinguere un volto o dettagli intimi. Nonostante l’avviso in bacheca, infatti, il rischio di raccogliere dati personali resta concreto: basti pensare ai condòmini distratti che dimenticano di accostare le tende, ai passanti nel cortile o, ancora, ai residenti dei palazzi di fronte, che non essendo destinatari dell’avviso condominiale possono essere ripresi a loro insaputa su balconi e finestre confinanti. Il problema della privacy diventa quindi rilevante quando le immagini colgono accidentalmente soggetti non informati, oppure se la videocamera viene orientata intenzionalmente verso gli spazi privati.
Lo stesso limite vale per il singolo condòmino che utilizzi il mezzo per scopi ricreativi: l’eccezione del GDPR per le attività domestiche decade se le riprese coinvolgono in modo sistematico le aree comuni o le pertinenze altrui, specialmente se le immagini vengono successivamente caricate sui social network senza il consenso dei diretti interessati.
Balconi, terrazzi e finestre: dove passa il confine
Un conto è utilizzare un drone per fotografare dall’alto la copertura di un edificio, documentare lo stato di una facciata o realizzare immagini panoramiche nelle quali le persone non siano riconoscibili. Diverso è effettuare riprese ravvicinate o sistematiche di balconi, terrazzi, finestre o altri luoghi nei quali si svolge la vita privata dei residenti.
In generale, la presenza occasionale di una parte di balcone o di una persona ai margini dell’inquadratura non determina, da sola, una violazione della privacy. Bisogna valutare il contesto, la finalità della ripresa, la possibilità di identificare le persone e l’estensione dell’inquadratura. Il problema diventa più concreto quando la videocamera viene orientata intenzionalmente verso gli spazi privati dei residenti, o quando le immagini permettono di ricavare informazioni sulla loro vita privata.
Privacy e regole di volo: due questioni diverse
Il rispetto della riservatezza non garantisce automaticamente che il volo sia permesso dal punto di vista aeronautico. Le operazioni con sistemi UAS (che sta per sistema di aeromobile senza equipaggio) sono disciplinate dal quadro europeo EASA e dall’ENAC, che impongono rigidi vincoli operativi a chi pilota il mezzo.
Se da un lato le severe restrizioni urbane (come i limiti di distanza dagli edifici o le “zone rosse” cittadine) rendono quasi impossibile il volo ricreativo dei privati nei centri abitati, dall’altro per le verifiche condominiali ci si affida a operatori professionisti che, tramite il portale D-Flight, sono abilitati a richiedere autorizzazioni speciali per operare in sicurezza nei centri urbani.
Anche per i professionisti restano però fermi gli obblighi di possedere il “patentino”, avere un’assicurazione RC obbligatoria (necessaria per qualsiasi drone), esporre il QR code sul mezzo e rispondere civilmente e penalmente di qualunque danno causato dal velivolo. Le regole aeronautiche stabiliscono, dunque, se e come il mezzo possa volare, mentre il GDPR tutela le immagini eventualmente raccolte.
Cosa può fare chi ritiene violata la propria privacy
Se un residente ritiene che un drone abbia realizzato riprese della propria abitazione o della propria persona troppo ravvicinate, il primo passo è cercare di capire chi le abbia effettuate e per quali finalità. Quando il trattamento rientra nel GDPR, l’interessato può esercitare i diritti previsti dal regolamento, tra cui accesso, rettifica e, quando ne ricorrano i presupposti, cancellazione dei dati o opposizione al trattamento. In presenza di una possibile violazione, può inoltre essere valutata la possibilità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste.
