Arriva un’importante svolta che cambierà i rapporti tra contribuenti e Agenzia delle Entrate. Nel decreto correttivo Omnibus viene infatti introdotta una novità molto interessante, ossia l’introduzione di una corsia preferenziale per chi decide di sanare i vecchi errori commessi nelle passate dichiarazioni dei redditi.
Ciò sarà possibile grazie all’art.16 del provvedimento, che di fatto ridisegna i confini dell’adempimento collaborativo. I benefici di questo meccanismo vengono estesi anche alle annualità precedenti. L’obiettivo della norma è chiaro: spingere i titolari di partita Iva all’autodenuncia delle anomalie fiscali prima che si attivino i controlli formali degli uffici finanziari. Chi sceglie di avvalersi di questa finestra agevolata potrà regolarizzare la propria posizione versando esclusivamente le imposte originariamente dovute, senza pagare sanzioni. Questa nuova procedura, però, deve essere avviata prima che arrivi la notifica del Fisco.
L’adempimento collaborativo si rivela, dunque, una preziosa risorsa. Esso, infatti, permette di dialogare in anticipo con Agenzia delle Entrate, esponendo eventuali incertezze normative o potenziali anomalie prima dell’invio della dichiarazione dei redditi. L’accordo preventivo garantisce alle aziende una pianificazione fiscale sicura e una solida barriera contro i futuri contenziosi. Sebbene in passato questa formula fosse un’esclusiva dei colossi societari, l’introduzione dell’articolo 7-bis del Decreto Legislativo 128/2015 ha esteso la facoltà di adesione volontaria anche alle realtà imprenditoriali di dimensioni più contenute.
Grazie all’art.16 del decreto Omnibus, questo dialogo con il Fisco non si limita più solo al futuro, ma si rivolge anche agli anni precedenti. Ciò è dovuto anche all’innesto dei commi 2-bis e 2-ter all’interno dell’articolo 7-bis del D.Lgs. 128/2015.
Per poter beneficiare di questa possibilità, è importante però soddisfare dei requisiti fondamentali:
- Trasparenza totale: La trasmissione dei dati deve essere integrale, dettagliata e priva di omissioni.
- Prevenzione temporale: La notifica spontanea deve obbligatoriamente anticipare qualunque formale atto di controllo, ispezione o indagine avviato dalle autorità finanziarie.
- Finestra dei 120 giorni: L’istanza va presentata entro quattro mesi dal momento in cui viene comunicato l’esito positivo sulla validità dell’opzione di adesione.
- Conformità formale: La documentazione deve integrare tutti i criteri e gli elementi informativi sanciti dall’articolo 3 del D.Lgs. 156/2015.
Scegliendo questa via, l’impresa evita sanzioni e ottiene anche una certa flessibilità per il saldo, ma è comunque tenuta a corrispondere l’intero ammontare di quanto dovuto. Il pagamento deve avvenire entro 60 giorni, ma può anche essere dilazionato in rate (fino a 20 rate trimestrali). L’importante è che i tempi siano rispettati, o si perde il beneficio.
