Il prossimo giro di rivalutazione delle pensioni riguarderà anche gli assegni destinati ai superstiti. Dal 1° gennaio 2027, infatti, l’adeguamento all’inflazione si rifletterà sulle pensioni di reversibilità, modificandone gli importi e, indirettamente, anche le soglie di reddito utilizzate per stabilire eventuali riduzioni. Per conoscere le cifre definitive bisognerà però aspettare il decreto con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze fisserà il valore della perequazione sulla base dell’andamento dei prezzi nel 2026. Nell’attesa, è possibile capire in quale direzione potrebbero muoversi gli assegni attraverso una simulazione. Il valore da considerare, allo stato attuale, è il 2,9% dell’inflazione acquisita nel 2026: non è quindi un aumento delle pensioni già stabilito, ma il riferimento che utilizziamo per calcolare che cosa accadrebbe se la futura rivalutazione si attestasse sullo stesso livello. Con questa ipotesi cambierebbe non soltanto il trattamento minimo, ma anche alcuni dei parametri che incidono sulla pensione effettivamente incassata dai superstiti.
L’inflazione
L’inflazione acquisita indica la variazione media annua che si avrebbe se l’indice dei prezzi rimanesse invariato per la parte restante dell’anno. È utile, quindi, per avere una prima indicazione sull’andamento complessivo dei prezzi, ma non coincide automaticamente con la perequazione definitiva delle pensioni. Se il 2,9% fosse confermato ai fini della rivalutazione, il trattamento minimo, oggi pari a 611,85 euro mensili, arriverebbe a circa 629,59 euro, con un incremento di 17,74 euro al mese. Si tratta, è bene ribadirlo, di una proiezione: la cifra ufficiale arriverà soltanto con la definizione del nuovo indice di perequazione.
Come si calcola la reversibilità
La rivalutazione interessa la reversibilità perché l’assegno spettante ai familiari viene determinato partendo dalla pensione del defunto. La pensione di reversibilità riguarda il caso in cui la persona scomparsa fosse già pensionata; si parla invece di pensione indiretta quando il decesso riguarda un lavoratore assicurato che aveva maturato i requisiti contributivi previsti. Secondo le regole Inps al coniuge superstite senza figli spetta il 60% della pensione; con un figlio la quota complessiva sale all’80%, mentre con due o più figli arriva al 100%. Se non c’è il coniuge, un solo figlio ha diritto al 70%, due figli all’80% e tre o più figli al 100%. In presenza delle condizioni stabilite dalla normativa, il diritto può estendersi anche ad altri familiari.
Quando scattano i tagli
L’aumento della pensione di riferimento non significa necessariamente che tutta la rivalutazione finisca nell’assegno incassato dal superstite. A incidere possono essere infatti gli altri redditi personali del beneficiario. La Tabella F allegata alla legge 335/1995 collega le riduzioni della reversibilità a soglie costruite sul trattamento minimo Inps: entro tre volte il minimo non viene applicata la decurtazione prevista per il cumulo, mentre oltre questa soglia possono scattare riduzioni progressive. Il taglio è del 25% nella fascia successiva, sale al 40% oltre quattro volte il minimo e raggiunge il 50% quando il reddito supera cinque volte il trattamento minimo. La disciplina prevede comunque specifiche eccezioni, tra cui quelle legate alla presenza di figli minori, studenti o inabili aventi diritto.
Salirebbero anche le soglie di reddito
Proprio perché i limiti sono agganciati al trattamento minimo, una sua rivalutazione sposta verso l’alto anche le soglie reddituali della reversibilità. Utilizzando ancora l’ipotesi del 2,9%, nel 2027 la pensione sarebbe pienamente cumulabile fino a circa 24.554,15 euro di reddito annuo; tra 24.554,15 e 32.738,87 euro si entrerebbe nella fascia con riduzione del 25%, mentre tra 32.738,87 e 40.923,59 euro la decurtazione sarebbe del 40%. Oltre 40.923,59 euro scatterebbe la riduzione del 50%.
