Federalismo, ai Comuni imposte sugli immobili

Molte le novità  nel testo aggiornato del dl sul federalismo fiscale che il ministro Calderoli ha presentato agli enti locali. Arriva la "tassa di scopo" e per le province autonomia impositiva sugli autoveicoli e accise su benzina e gasolio. Fondi per 7 città metropolitane

Federalismo, ai Comuni imposte sugli immobili

Roma - I comuni e le città metropolitane avranno «un’adeguata autonomia impositiva» sugli immobili «compresa quella sui trasferimenti della proprietà e di altri diritti reali». E' questa una delle novità della nuova bozza sul federalismo fiscale del ministro per la Semplificazione, Roberto Calderoli. Non solo, le province avranno una tassa propria che riguarderà la circolazione, senza escludere una accisa cui carburanti. Molte le novità contenute nel testo aggiornato del disegno di legge che il ministro ha presentato questa mattina ai rappresentanti dell’Upi, l’Unione delle province italiane, rappresentate dal presidente dell’associazione Fabio Melilli e dal vicepresidente Alberto Cavalli. «Abbiamo ricevuto - ha detto Melilli al termine dell’incontro - il nuovo testo ieri sera tardi. Il ministro ha recepito le nostre richieste che gli avevamo presentato sotto forma di emendamenti. Possiamo quindi sostenere che il nostro giudizio è positivo, anche se il testo è ancora in divenire».

Tassa di scopo Tra le novità anche la possibilità per le province di una tassa di scopo; il testo prevede questo tipo di tributo anche per i Comuni per gli investimenti, e in particolare una tassa di scopo sul turismo. «Resta aperto - ha poi aggiunto Melilli - il problema della finanza derivata regionale. In base all’articolo 119 - ha aggiunto il presidente dell’Upi - anche le regioni dovranno trasformare i propri trasferimenti, che con il federalismo saranno solo perequativi, in gettiti propri per ciascun ente. Ad una funzione dovrà corrispondere una specifica risorsa».

Ripartizione delle spese Lo schema di disegno di legge sul federalismo fiscale  è costituito di 22 articoli suddivisi in sette capi. Nella relazione introduttiva, tra l’altro, è scritto: «Analogamente a quanto indicato per le regioni viene proposta una classificazione delle spese degli enti locali che distingue tra spese riconducibili alle funzioni fondamentali, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma lettera P della Costituzione; spese relative alle altre funzioni; spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell’Unione Europea e con i co-finanziamenti nazionali. Riguardo alle fonti di finanziamento degli enti locali - si legge ancora - si prevede che sia lo Stato a individuare i tributi propri dei Comuni e delle Province; a definirne i presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; a stabilirne le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale». Con l’articolo 3 viene istituita anche una commissione paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, «al fine di acquisire - si legge nel testo - ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi». Nell’articolo 4 si parla poi di una conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 

Città metropolitane e Roma capitale L’articolo 12 (capitolo terzo-bis) è dedicato al finanziamento delle città metropolitane e di Roma Capitale. «Il finanziamento - si legge nel testo - delle funzioni delle città metropolitane è assicurato in modo da garantire loro una più ampia autonomie di entrate e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni». Più avanti si legge ancora: «Ai sensi dell’articolo 114, terzo comma e dell’articolo 119 della Costituzione, l’assegnazione delle risorse alla città di Roma tiene conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dall’esercizio delle funzioni associate al ruolo di capitale della Repubblica. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni della presente legge per il finanziamento dei Comuni, alla città di Roma, capitale della Repubblica, sono altresì assicurate specifiche quote di tributi erariali, previa determinazione degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni associate al ruolo di capitale della Repubblica».
La nuova bozza Calderoli apre così la strada a fondi per il finanziamento delle funzioni di 7 città metropolitane. L’articolo 12 prevede per il momento infatti il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane dove i Comuni capoluogo hanno più di 350mila abitanti. Secondo questo principio supererebbero quindi la soglia Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino. Incerta la situazione di Venezia e Bari che non raggiungono il numero di abitanti previsto.

Regioni a statuto speciale e province autonome L’articolo 20 parla poi del coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. «Nei limiti consentiti dai rispettivi statuti speciali - è detto in questo articolo - le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazioni e di solidarietà e all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonchè all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 2 e secondo il principio del superamento del criterio della spesa storica di cui all’articolo 2, comma 2, lettera C».

Fiscalità di sviluppo per le imprese «Individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, al fine di promuovere lo sviluppo economico» rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, in attuazione dell’art. 119 della costituzione. Lo prevede l’articolo 14 della nuova bozza: gli interventi finalizzati agli obiettivi previsti dal quinto comma dell’articolo 119 dovranno essere realizzati tenendo conto «delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit strutturale, alla collocazione geografica degli enti e anche, con riferimento ai comuni, alla loro prossimità al confine con altri stati o regioni a statuto speciale». L’entità, gli obiettivi e i criteri d’uso delle risorse stanziate dallo stato a tal fine «saranno oggetto di intesa in sede di conferenza unificata». Tra le misure incluse nella bozza, all’articolo 20, anche forme di fiscalità di vantaggio, «in conformità con il diritto comunitario» per le regioni a statuto speciale «i cui livelli di reddito pro-capite siano inferiori alla media nazionale». Alle stesse regioni saranno attribuite «quote del reddito delle imprese con sede legale fuori del territorio della regione e con stabilimenti o impianti nella regione medesima, contestualmente all’attribuzione o al trasferimento delle eventuali competenze o funzioni spettanti alle medesime regioni e non ancora esercitate».

Lo stesso articolo dispone inoltre che, nei limiti degli statuti, le regioni a statuto speciale e le province di trento e bolzano «concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e dei doveri da essi derivanti».

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