Anna Maria Greco
da Roma
Arriverà in aula a Montecitorio il 30 gennaio la legge sullinappellabilità delle sentenze di proscioglimento, rinviata alle Camere dal Quirinale. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo e lazzurro Elio Vito si augura ampia convergenza. La Cdl ieri è stata battuta per un voto dallUnione, in commissione Giustizia e così il riesame riguarderà tutto il testo. Il presidente e «padre» della riforma, Gaetano Pecorella, e la relatrice di Fi Isabella Bertolini, avevano invece proposto di escludere due articoli del provvedimento, non direttamente toccati dai rilievi di Carlo Azeglio Ciampi.
Il ministro della Giustizia Roberto Castelli ieri non è entrato nel merito del riesame: «Non lo so, è una legge che sta gestendo Pecorella, io non lho seguita». Sia Pier Ferdinando Casini che Massimo DAlema dicono che non si può riproporre il testo così comè. Ma proprio questo vuole lUnione delle Camere Penali, che critica l«inspiegabile» rinvio del Quirinale. In un lungo documento dal titolo «La Costituzione esige e non respinge la legge Pecorella», inviato alle commissioni Giustizia di Camera e Senato, ai capigruppo e ai presidenti dei due rami del Parlamento, lassociazione dei penalisti chiede al legislatore una «impennata di orgoglio confermando la legge così com'è sui punti essenziali e limitandosi a ritocchi del tutto marginali su altri». LUcpi proclama lo stato di agitazione della categoria, si riserva altre iniziative e chiede udienza alle più alte cariche del Parlamento. Per i vertici dellassociazione è «una legge giusta che consente ai cittadini di avvicinarsi alla civiltà del giusto processo».
L'avvocatura penale affronta punto per punto i rilievi e le osservazioni di Ciampi. Primo: la presunta mutazione della Cassazione da giudice di legittimità a giudice di merito. Per LUcpi l'innovazione prevista nella legge, «a differenza di quanto sostiene una vulgata orchestrata da alcuni maître à penser ormai dediti solo alla propaganda, non comporta affatto la rivisitazione dell'intero processo, essendo invece il giudizio limitato ai vizi di legittimità (e giammai di merito) dedotti nei punti della sentenza impugnata che sono oggetto del ricorso». Secondo: la ragionevole durata del processo. LUcpci non si sorprende che questo principio sia stato «malinteso fino a divenire un potere autoritario dello Stato per il conseguimento di una rapida sentenza», ma del fatto che Ciampi non abbia «colto e valorizzato la fondamentale differenza, culturale prima che politica, che oppone le diverse interpretazioni». Terzo: la supposta asimmetria tra difesa e accusa.
Quarto: i diritti della parte civile e la diversa disciplina nei casi di ingiuria e diffamazione. Rilievi «che possono avere un loro fondamento», ma che sono eliminabili con qualche «tratto di penna».
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