Immobili, per l’imposta serve il valore reale

Tutti i trasferimenti di immobili saranno sottoposti all’imposta di registro e non all’Iva, salvo nel caso di vendita da parte dell’impresa costruttrice e per quelli ultimati da meno di 5 anni. Il provvedimento ribadisce che l’imposta di registro va calcolata sulla base del valore catastale dell’immobile oggetto di compravendita. Tuttavia, nei contratti dovrà essere dichiarato anche il valore effettivo, reale, della transazione, e sarà necessario indicare anche le modalità di pagamento. Qualora il prezzo dichiarato risulti differente da quello rilevato attraverso la verifica del pagamento, l’imposta di registro sarà ricalcolata sull’ammontare dell’intero prezzo.

Nell’atto notarile sarà obbligatorio indicare se vi sia stato un pagamento di un corrispettivo all’agente immobiliare, a quanto ammonti, e quale canale di pagamento sia stato seguito. Dovranno essere indicati, inoltre, i dati fiscali dell’intermediario. Viene inoltre cancellata l’aliquota agevolata dell’1% sulla vendita delle aree edificabili.

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