Tutti i trasferimenti di immobili saranno sottoposti allimposta di registro e non allIva, salvo nel caso di vendita da parte dellimpresa costruttrice e per quelli ultimati da meno di 5 anni. Il provvedimento ribadisce che limposta di registro va calcolata sulla base del valore catastale dellimmobile oggetto di compravendita. Tuttavia, nei contratti dovrà essere dichiarato anche il valore effettivo, reale, della transazione, e sarà necessario indicare anche le modalità di pagamento. Qualora il prezzo dichiarato risulti differente da quello rilevato attraverso la verifica del pagamento, limposta di registro sarà ricalcolata sullammontare dellintero prezzo.
Nellatto notarile sarà obbligatorio indicare se vi sia stato un pagamento di un corrispettivo allagente immobiliare, a quanto ammonti, e quale canale di pagamento sia stato seguito. Dovranno essere indicati, inoltre, i dati fiscali dellintermediario. Viene inoltre cancellata laliquota agevolata dell1% sulla vendita delle aree edificabili.Immobili, per limposta serve il valore reale
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