La macchina Stato accetta la sconfitta e di fronte al dilagare della micro-criminalità, che poi tanto micro non è, introduce l'istituto della «tenuità del fatto» e della non abitualità di comportamento del reo. Così gli italiani nell'uovo di Pasqua, confezionato con qualche giorno di anticipo dal governo Renzi, hanno trovato un'amara sorpresa.
Il 2 aprile è entrato in vigore il decreto legislativo n. 28/2015, che rende in concreto non punibili oltre un centinaio di reati, per i quali è prevista dal codice penale una pena detentiva (nel massimo edittale) non superiore a 5 anni, ovvero congiuntamente o meno, una pena pecuniaria.
Quella che appare come una vera e propria depenalizzazione «mascherata» riguarda dunque reati che spaziano dall'abuso d'ufficio all'oltraggio a pubblico ufficiale, gli atti osceni, l'ingiuria, passando per le percosse, la diffamazione, la violazione di domicilio fino ad arrivare al (...)
(...) furto semplice, alle lesioni colpose, alla rissa, alla detenzione di materiale pedopornografico, alla sostituzione di persona e all'esercizio abusivo della professione.
È infatti bastato introdurre un articolo nel codice penale (il nuovo art. 131 bis) per rendere concretamente non punibile tutta una serie di reati comuni, qualora il giudice ravvisi nel reato un'offesa al bene giuridico tutelato caratterizzata da particolare tenuità del fatto e il comportamento illecito risulti non abituale.
La depenalizzazione occulta - il reato formalmente resta tale, ma in sostanza non è più punito - presumibilmente troverà larga applicazione già in fase di indagini preliminari e porterà alla deflazione dei carichi tribunalizi.
Nel caso di applicazione da parte del magistrato del nuovo istituto della «tenuità del fatto», l'indagato (o l'imputato) uscirebbe indenne, talvolta senza neppure entrare in un palazzo di giustizia, da una vicenda penale che, prima di tale decreto legislativo, avrebbe potuto comportare per il reo la pena detentiva fino a 5 anni, pagando invece quale unico «scotto» l'annotazione nel casellario giudiziale della sentenza di proscioglimento o del decreto di archiviazione (qualora l'istituto abbia trovato applicazione in sede di indagini preliminari) per i successivi dieci anni, il tutto con buona pace della persona offesa dal reato, cui resterà la possibilità di agire in sede civile per restituzioni e risarcimenti danno.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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