La pena di morte, già contemplata dal Codice penale del Regno di Sardegna, dopo l'unificazione d'Italia venne estesa a tutto il territorio del paese. Ciò non costituì motivo di particolari sorprese o proteste, posto che l'unico Stato preunitario ad avere abolito la pena capitale era stato il Granducato di Toscana nel 1853. Tuttavia, la coscienza civile era già sufficientemente matura per porsi delle domande sull'opportunità di una sanzione tanto radicale, a tal punto che già nel 1865 i primi progetti di abolizione furono presentati alla Camera, dove ottennero l'approvazione della maggioranza. La diversa posizione assunta dal Senato, però, impedì che la riforma avesse successo. In quegli anni la pena di morte veniva eseguita per impiccagione o, in alcuni casi, per fucilazione. Chi abbia interesse per questi argomenti ricorda il nome di un famoso boia addetto alle impiccagioni in Piemonte ed in Liguria. Si trattava di Pietro Pantoni, che, quando veniva «in missione» dalle nostre parti, prendeva ricovero, per evidenti motivi di riservatezza, presso il becchino di Rivarolo, utilizzando la famosa Casa del Boia solo come punto d'appoggio, per la sua vicinanza al Molo, dove si era tornati ad effettuare le esecuzioni. Per un breve periodo infatti, dopo la Rivoluzione Francese, si era fatto ricorso alla ghigliottina, funzionante presso la Porta di Sant'Andrea, meglio nota come Porta Soprana. Quanto alle fucilazioni - che, in precedenza, avvenivano presso una cava di Sampierdarena oggi non più esistente - in ultimo furono eseguite presso il Poligono di tiro di Pedegoli (Quezzi).
L'insuccesso del 1865 non fermò i riformatori. Il lavoro di importanti ricercatori come Beccaria e Lombroso, pur procedendo da ambiti e per vie diverse, conduceva nell'unica direzione dell'abrogazione. Nel 1889, con l'emanazione del Codice Penale Zanardelli, la pena di morte venne abolita. I conflitti sociali e le evoluzioni ideologiche dei primi decenni del Novecento, cui seguì l'avvento del fascismo in Italia, posero le condizioni per un ripristino della pena capitale, che fu dapprima reintrodotta con la L. 2008 del 6 dicembre 1926 come «provvedimenti in difesa dello Stato» (per attentati alla vita della famiglia reale, del capo del governo o di membri dello stesso, oltreché per le più generiche ipotesi di tradimento della patria, insurrezione e guerra civile). Successivamente, con l'emanazione del Codice Rocco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 1930, la sanzione fu estesa ai casi di omicidio plurimo o con particolari aggravanti. Il 10 agosto 1944, con Decreto Luogotenenziale n° 224, la pena di morte per omicidio veniva nuovamente abrogata, conservandosi solo per gravi reati contro lo Stato, come il collaborazionismo. S'intende che la nuova disciplina si applicava esclusivamente all'Italia liberata, rimanendo in vigore nella Repubblica di Salò la normativa precedente. La situazione di oggettiva anarchia determinatasi nei turbolenti giorni della definitiva sconfitta del nazifascismo indusse il governo luogotenenziale a riammettere, con decreto del 10 maggio 1945, la pena capitale come misura «temporanea ed eccezionale» per reati di omicidio per rapina o con estorsione, banda armata ed altri simili.
La temporaneità del provvedimento fu effettivamente tale: il 15 aprile 1947 l'Assemblea Costituente approverà la versione definitiva dell'art. 27 della Costituzione, che escludeva il ricorso alla pena di morte se non «nei casi previsti dalle leggi militari di guerra». L'ultima condanna a morte, in Italia, fu eseguita il 4 marzo 1947, con la fucilazione di tre persone, condannate per la tristemente nota «strage di Villarbasse». Abbiamo dunque delineato la storia abbastanza movimentata dell'istituto della pena di morte nell'Italia postunitaria. Può essere interessante osservare, a questo punto, come il modificarsi nel tempo delle disposizioni di legge abbia condotto - anche in applicazione del principio del favor rei che, in caso di conflitto temporale, comporta l'applicazione della norma più favorevole all'imputato - a conclusioni assai diverse anche per casi di gravità più o meno uguale, o almeno comparabile. Ci riferiamo qui, in particolare, a due casi di omicidio plurimo verificatisi nel Ventennio. I casi sono quelli di Cesare Serviatti e di Leonarda Cianciulli. Entrambi i criminali organizzarono molteplici omicidi allo scopo di impossessarsi dei beni delle loro vittime. Anche a mio avviso non si deve parlare, in questi due casi, di omicidi seriali (o, come suona più esotico, serial killer) ma, più banalmente, di omicidi plurimi. Nelle vicende in questione, infatti, il movente è soprattutto quello di procurarsi denaro a spese della vittima, e non quello di esprimere una pulsione interna attraverso la ripetizione rituale di comportamenti criminosi. Ciò vale senz'altro per Serviatti, e siamo portati a ritenere che valga anche per la Cianciulli, nella convinzione che le coloriture di follia sottolineate nella versione definitiva dell'imputata fossero uno strumento utilizzato da lei e dai suoi avvocati, per ottenere il riconoscimento dell'infermità totale di mente (qualora fosse stata giudicata non imputabile sarebbe stata avviata ad un manicomio giudiziario dal quale, se ritenuta guarita, sarebbe potuta uscire dopo una decina d'anni). Quanto alla diversa sorte dei due rei, la combinazione temporale dei delitti e della relativa disciplina penale favorì la Cianciulli e condannò Serviatti. Ovvero: Leonarda Cianciulli avrebbe ammazzato tre donne fra il 1939 e il 1940. In questo periodo è vigente il Codice Rocco, che prevede, per questi reati, la pena di morte. Tuttavia, il relativo processo avviene nel 1946 e quindi, per il principio del favor rei, deve applicarsi la norma più favorevole all'imputato che sia stata in vigore tra il momento del reato e il momento del processo. Si applica quindi il D.Lgt. del 10 agosto 1944, che abroga la pena di morte per i casi di omicidio. La Cianciulli, grazie al riconoscimento della seminfermità mentale, verrà comunque condannata a trent'anni previo ricovero di almeno tre anni in manicomio criminale, evitando così l'ergastolo. Più sfortunato, Cesare Serviatti viene condannato per tre omicidi commessi nel 1928, nel 1930 (a fine ottobre) e nel 1932. Nel 1933 sarà processato a La Spezia e fucilato a Sarzana, non avendo potuto beneficiare di una combinazione di norme e tempo analoga a quella della Cianciulli, né di una perizia psichiatrica favorevole (la perizia gli venne negata più di una volta nel corso del processo). Mentre ai reati commessi nel 1928 e nell'ottobre 1930 era ancora applicabile il Codice Zanardelli, come modificato dalla L. 2008/26, il terzo omicidio ricadeva a tutti gli effetti sotto la disciplina del Codice Rocco: pena capitale.
Val la pena di far osservare che, in entrambi i casi, furono ammazzate, squartate e occultate diverse persone al solo scopo di recuperare quantitativi di denaro non ingenti, semmai anche modesti. Questa tipologia omicidiaria non ha più ragion d'essere nella società di oggi, dove i reati per motivi di interesse spesso si connotano in modo ben diverso. Non si arriverebbe, cioè, a eseguire simili carneficine per importi di scarsa rilevanza; semmai ci si dà alla droga o alla rapina. Serviatti e la Cianciulli, per di più, furono prodotto di un mondo contadino, arretrato, ignorante ma soprattutto povero.
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