Politica

Lo Stato non licenzia neppure i maniaci sessuali

Antonio Signorini

da Roma

Sarà dura mandare a casa i dipendenti pubblici nullafacenti in uno Stato che ha difficoltà ad allontanare dall’amministrazione pubblica anche chi è stato riconosciuto colpevole di un reato gravissimo. Se la proposta di Pietro Ichino fosse trasformata in legge - prevede un alto dirigente dello Stato - finirebbe per non essere applicata, bloccata nelle pastoie di un’amministrazione che sa essere molto generosa con chi non lo merita. Una fortezza di garanzie inattaccabile anche dai poteri giudiziari, come ha recentemente denunciato la Corte dei conti nella Relazione sulla gestione dei procedimenti disciplinari da parte dell’amministrazione dello Stato.
I dipendenti pubblici, magari condannati per reati di corruzione e concussione, secondo i giudici contabili, «riescono a rimanere nell’amministrazione, lucrando anche emolumenti arretrati per i periodi di sospensione dal servizio superiori alle benevoli sanzioni inflitte dalle amministrazioni». Fanalino di coda nella qualità, nei tempi e negli errori commessi «è l’amministrazione scolastica, caratterizzata dalla permanenza in servizio di alcuni condannati per reati sessuali».
I magistrati che hanno stilato la relazione (Aldo Carosi e Fabio Viola) denunciano addirittura che su un campione di 47 persone tra insegnanti e personale amministrativo della scuola condannati per reati di natura sessuale «la certezza della espulsione dall’amministrazione, se non addirittura dal solo insegnamento, si ha solo nel 50 per cento dei casi». E la percentuale «sarebbe ancora peggiore se non vi fossero casi di dimissioni volontarie». In sostanza, se un insegnante è condannato per violenza sessuale ha una possibilità su due di conservare il posto, magari nella stessa scuola.
La casistica citata dalla Corte è da incubo. C’è un professore di educazione fisica campano che per atti di libidine violenti risalenti al 1992 ha subìto una sanzione di sospensione di sei mesi nel secondo semestre del 2004. Per un decennio ha continuato a insegnare ginnastica nella stessa scuola dove aveva commesso il reato. Tutta colpa del fatto che le decisioni disciplinari non hanno responsabili specifici. Tutto si perde in un intreccio di competenze «la cui unica sinergia consiste nel ridurre progressivamente le pene». E in questo ruolo, denunciano i giudici, si distinguono «gli organismi collegiali a prevalente composizione sindacale».
La generosità verso i criminali è provata dalla sproporzione tra le condanne della giustizia penale e quelle dell’amministrazione. Come nel caso di un dipendente di una scuola di Trapani condannato a un anno e tre mesi per violenza sessuale su minorenne e a soli 10 giorni di sospensione dal centro servizi amministrativi della città siciliana. In alcuni casi non c’è stata nessuna sanzione, come per un dipendente scolastico pugliese, condannato nel 2002 per violenza sessuale nei confronti di tre ragazzini (meno di 14 anni) che è stato semplicemente trasferito a un’altra scuola e ha subìto come unica sanzione un rimprovero scritto nel 2006. A volte sono i Provveditorati a salvare i propri dipendenti, come è successo a un vicepreside condannato a un anno e otto mesi di reclusione (sospesi) per aver commesso atti di libidine violenti contro le sue alunne dopo averle «convocate» nella sua autovettura. Caso archiviato autonomamente dal provveditore dopo dieci anni, anche in merito alle «attestazioni e l’apprezzamento» per l’impegno dimostrato dal professore nel frattempo. Il tutto a rischio dell’incolumità degli studenti, come dimostra il caso di un dipendente generosamente graziato dal licenziamento dopo una condanna per atti sessuali e poi condannato una seconda volta per sequestro di persona.
Casi, verrebbe da dire, che rendono quasi tollerabili gli statali nullafacenti. O mariuoli come il dipendente di un’Agenzia del territorio che passava l’orario di lavoro (a volte anche gli straordinari) a fare fotocopie di documenti della conservatoria dei registri immobiliari per una sua personale «clientela» privata. Il suo licenziamento è stato dichiarato nullo per la più classica delle motivazioni: vizi formali, come il mancato rispetto dei termini.
E i nullafacenti? Intoccabili, assicura un alto dirigente statale, che racconta di avere una volta garantito il suo appoggio a un collega che voleva adottare un provvedimento disciplinare contro un impiegato che aveva l’abitudine di arrivare al lavoro con molto ritardo e di sbeffeggiarare il superiore che tentava di riprenderlo. Alla fine è stato lo stesso dirigente-vittima a desistere, probabilmente per paura della reazione dei sindacati. Per i dirigenti pubblici - più volte chiamati in causa da quando Ichino ha avanzato la sua proposta - è difficile anche dirigere. Come nel caso di un’impiegata di un ente previdenziale che aveva lasciato ad ammuffire la pratica di un pensionato per mesi. Quando il suo «capo» gliela tolse per assegnarla ad un collega più capace, fece intervenire i sindacati, ottenendo di far tornare il fascicolo sulla sua scrivania.

Dove, probabilmente, si trova ancora oggi.

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