Aborto, la Regione bocciata dal Tar: "Norme illegittime"

Accolto il ricorso di otto medici: "Non spetta al Pirellone limitare l’interruzione di gravidanza a 22 settimane"

Aborto, la Regione 
bocciata dal Tar: 
"Norme illegittime"


Maria Sorbi

Non vengono ammesse differenze tra una regione e l’altra, tanto più se la materia è «sensibile» come quella dell’aborto. Suona così la motivazione principale con cui il Tar della Lombardia boccia la delibera regionale sull’interruzione di gravidanza. E soprattutto, suona come una stroncatura delle politiche sull’interruzione della gravidanza volute dal Pirellone, che nel gennaio del 2008 aveva fissato come limite massimo per l’aborto terapeutico la 22esima settimana di gravidanza (più tre giorni), mentre il limite imposto dalla legge 194 per il resto d’Italia parla della 23esima settimana. A presentare ricorso contro la delibera era stato un gruppo di medici ginecologi che operano nei principali ospedali della lombardia. Tra questi anche il direttore del dipartimento materno infantile del San Carlo Mauro Buscaglia e Fiammetta Santini, ginecologa del Centro diagnostico. Dopo il ricorso, è arrivata la sospensione della delibera. E ieri è stata depositata in tribunale la sentenza definitiva, con cui viene bocciata la linea regionale.
Primo, «risulta chiaro - scrivono i giudici di via Corridoni - il contrasto fra la disposizione statale e quella contenuta nelle linee guida regionali le quali, individuando un termine oltre il quale si deve presumere che il feto possa avere vita propria, contravvengono alla chiara decisione del legislatore nazionale di non interferire in un giudizio volutamente riservato agli operatori». Secondo, è «illegittima» la disposizione che impone al medico di affidarsi alla consulenza di altre branche della medicina. Al contrario della 194 che «ripone piena fiducia nella capacità di valutazione del medico del servizio ostetrico-ginecologico». Le linee guida della regione, invece, prevedono che per l’accertamento dei «gravi motivi psichici» sia necessaria una consulenza psicologica o psichiatrica. E questa, insiste il tribunale amministrativo, è «una palese violazione della disposizione contenuta nella legge statale». Infine, «parimenti illegittime sono le previsioni delle linee guida che impongono la redazione congiunta d parte di due medici ginecologi del certificato che attesta la sussistenza delle condizioni necessarie per poter accedere alle tecniche abortive, giacché la legge statale ritiene sufficiente l’apporto di un solo medico».
Al Pirellone la notizia ha destato contrarietà ma ci si riserva di leggere nel dettaglio le motivazioni per pronunciarsi e valutare eventuali contromosse. L’obbiettivo della delibera regionale era uno e uno solo: tutelare la vita e «correggere» il limite tra interruzione di gravidanza e parto prematuro a favore del bambino e in difesa del diritto alla vita.
«La limitazione temporale - spiega uno dei firmatari del ricorso al Tar, Mauro Buscaglia - crea una discriminazione tra una regione e l’altra. Inoltre rischia di mettere troppa fretta nell’elaborazione della diagnosi e nella decisione da parte della donna sul da farsi. Sono sempre più convinto che la legge 194 sia una buona legge e che si debbano rispettare i tempi stabiliti a livello nazionale».

I medici tuttavia precisano che nei fatti non cambia molto. Vale a dire che la diagnosi su eventuali malformazioni e stati critici del feto viene solitamente emessa prima del termine previsto dalla legge regionale e quindi non si procede con l’interruzione all’ultimo momento».

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