La bocciatura bis dalle stesse toghe che lo avevano messo fuorigioco

MilanoIl punto, alla fine, è uno soltanto. Che la forma è sostanza, e aggirare l’ostacolo non è consentito. Niente da fare: l’ufficio centrale della Corte d’Appello respinge il ricorso del Pdl. «È impossibile - scrivono i giudici Domenico Bonaretti, Valter Colombo e Vincenzo Barbuto, gli stessi che lunedì hanno accolto il primo ricorso dei Radicali e che quindi difficilmente avrebbero potuto smentire se stessi - considerare valide le 514 sottoscrizioni della cui autenticazione si discute». E così, più la data delle elezioni si avvicina, più la coalizione del centrodestra si allontana dalle urne.
Cinque pagine di provvedimento che complicano, e non poco, il percorso verso il 28 marzo, e nel quale annegano le argomentazioni presentate dai legali del partito. E se il collegio, tre giorni fa, ha annullato più di 500 firme su 3mila 935 dichiarate in sede di presentazione escludendo così la lista «Per La Lombardia», il medesimo collegio ieri è andato oltre. Ancora una volta, dando ragione ai delegati della lista Bonino-Pannella. I giudici Bonaretti, Colombo e Barbuto, infatti, hanno non solo calcolato al ribasso le sottoscrizioni prodotte (3mila e 872), ma di queste - «procedendo a ulteriori controlli» - ne hanno ritenute valide solo 3mila e 628. L’aritmetica, in questo modo, si fa ancora più spietata. Perché fino a lunedì al Pdl bastava recuperare 79 adesioni. Ora l’asticella si abbassa. E le firme che mancano sono 386. Di male in peggio, dunque. Non che tirasse un’aria distesa, tra i maggiorenti del Pdl. A incrinare la «serenità» di facciata era l’ipotesi, piuttosto remota, che la Corte modificasse una sua stessa decisione, presa meno di 48 ore prima. Adesso, però, si cambia tavolo. Già oggi, infatti, gli avvocati Ercole Romano, Beniamino Caravita di Toritto e Luca Giuliante dovrebbero presentare un ricorso al Tar, con procedura d’urgenza.
Resta, però, una «stangata» che cade in piena campagna elettorale. Perché per il pool di avvocati che ha presentato il ricorso, quelle contestate sono «mere irregolarità formali» che non possono intaccare «una materia costituzionalmente garantita come la consultazione elettorale». I giudici, invece, ribaltano la prospettiva. Quelle formalità (i timbri, l’indicazione della data e del luogo in cui sono state raccolte le firme, le autentiche e le qualifiche dell’autenticante) «ad avviso dell’ufficio sono il risultato di una scelta legislativa che ha tipizzato l’atto di autenticazione per renderlo idoneo a produrre i suoi effetti in qualsiasi ambito, cioè a prescindere dalla finalità del diverso atto cui accede la sottoscrizione da autenticare. L’uno scrittura privata, con le più diverse finalità; l’altro atto pubblico, con uno scopo di verifica e accertamento sempre identico». Queste modalità, scrivono ancora i giudici, «costituiscono quindi il minimo essenziale per assicurare la certezza della provenienza della sottoscrizione del soggetto che figura averla apposta e debbono coesistere tutte, così come indicato dal legislatore, e compiersi contestualmente», dato che non esiste «alcun criterio oggettivo per distinguere tra pretesi requisiti “essenziali” e requisiti “meramente accidentali”».
Ancora. «La richiesta di autenticazione delle firme dei sottoscrittori risponde all’imprescindibile necessità di verificare che la presentazione della lista corrisponda effettivamente alla volontà della quota di elettori in essa indicata». E, sottolinea la Corte, questa verifica «non è conseguibile mediante accertamenti di carattere sostanziale in ordine all’effettività delle sottoscrizioni, ma soltanto attraverso riscontri meramente formali e documentali». In altre parole: servono i timbri correttamente apposti, servono le indicazioni di data e luogo dell’autentica e la qualifica del pubblico ufficiale. E, soprattutto, servono tutti assieme, perché «la ricorrenza contestuale di tutti questi elementi è necessaria per superare qualsiasi dubbio sull’effettività della sottoscrizione». Brevemente, l’esatto contrario di quanto sostenuto dal ricorso del Pdl.
Infine, una valutazione di natura «politica». Dice lo stato maggiore del centrodestra che l’importante è garantire il diritto al voto.

Vero, replicano i giudici, ma la decisione di ieri non rappresenta «un pregiudizio giuridicamente rilevante all’interesse pubblico», proprio «perché l’esercizio di tale diritto non può che svolgersi nel rispetto dei limiti e delle forme previste dalla legge».

Commenti
Disclaimer
I commenti saranno accettati:
  • dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
  • sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
Accedi
ilGiornale.it Logo Ricarica