Cassazione, il dipendente può navigare sul web. Ed è proibito spiarlo

I giudici di piazza Cavour respingono il ricorso di un'azienda che aveva licenziato una donna sorpresa su internet. Legittimo, "basta che non ci siano abusi"

Vietato spiare il dipendente in ufficio che può navigare sul web anche nelle ore di ufficio. Se la navigazione avviene in maniera "oculata" e senza farne troppi abusi, dice la Cassazione, il dipendente non può essere licenziato.
In questo modo la sezione Lavoro (sentenza 4375) ha respinto il ricorso di un'azienda farmaceutica milanese contro la reintegra disposta in favore di una dipendente alla quale erano stati inflitti due licenziamenti (il 28 giugno e il 27 settembre 2002) per avere usato internet "per ragioni non di servizio in contrasto con il regolamento aziendale".
Un comportamento riscontrato attraverso il controllo informatico centralizzato disposto dai dirigenti. Per la Suprema Corte, che ha bocciato il ricorso dell'azienda farmaceutica, la dipendente era stata espulsa illegittimamente, dal momento che "era emerso che la durata dei collegamenti, salvo uno, era stata di pochi minuti e che l'accesso ad Internet era avvenuto, non di rado in pausa pranzo".
Quanto poi allo 007 aziendale, piazza Cavour ricorda che sono illegali "i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore, quali ad esempio i sistemi di controllo dell'accesso ad aule riservate o gli apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate". Il controllo, infatti, insiste la Cassazione, deve riguardare solo "l'attività lavorativa".
Inutile, dunque, il ricorso dell'azienda in Cassazione volto a dimostrare che la dipendente, navigando sul web, "aveva sottratto tempo al lavoro". Piazza Cavour ha respinto il ricorso e, allineandosi alla decisione della Corte d'appello di Milano del settembre 2005, ha rilevato che i colleghi di merito, "con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha rilevato la sproporzione tra addebito e sanzione".

Il collegamento ad internet nel periodo di osservazione, infatti, si era verificato "in otto giornate". Inoltre, aggiunge la Cassazione, "i collegamenti potevano essere avvenuti anche in pausa pranzo" senza comportare danni per l'azienda.

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