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Quando arriva una multa senza l’avviso sul parabrezza è da ritenere lecita? Cosa c’è da sapere

Il “preavviso di accertamento” non è un atto dovuto nei confronti del trasgressore: a cosa serve davvero il foglio

Notifica multe, termini e tempistiche: ecco cosa cambia a seconda delle modalità di comunicazione

Ricevere l’amara sorpresa di una multa al ritorno alla propria auto, segnalata tramite un foglietto lasciato dall’accertatore, è di certo un episodio che accomuna migliaia di automobilisti italiani. Ma cosa accade quando la sanzione viene recapitata a casa senza che l’avviso sia stato lasciato sul parabrezza o sul lunotto posteriore? In questo caso la sanzione pecuniaria è da ritenere ugualmente valida o il fatto che il preavviso non sia stato trovato, come accade nella maggior parte dei casi, la rende contestabile?

È bene chiarire che tale circostanza non inficia la validità della multa e non costituisce un motivo valido di impugnazione. L’equivoco deriva dalla natura del cosiddetto “foglietto”, il quale rappresenta un mero preavviso di accertamento e non è da intendersi pertanto come un atto formale di contestazione. Non sussistendo alcuna disposizione legislativa che vincoli gli accertatori al rilascio del preavviso sul mezzo, la procedura di notifica successiva risulta pienamente lecita.

Trovare i vetri dell’auto completamente liberi da foglietti di carta, magari con la consapevolezza di esser stati responsabili di un’infrazione al Codice della strada, non mette assolutamente al riparo da brutte sorprese: è quindi possibile che, senza preavviso, qualche settimana dopo la busta verde della contravvenzione per sosta vietata venga recapitata direttamente al proprio domicilio.

Inutile pensare di impugnare la multa per la mancanza del preavviso di violazione, dal momento che, come detto, è semplicemente una nota di cortesia non obbligatoria per legge che consente di pagare subito il dovuto senza le spese di notifica postale. La sanzione può essere contestata, sì, come previsto dalle norme in vigore, ma non certo per questo motivo.

Il fulcro giuridico della procedura sanzionatoria risiede esclusivamente nel verbale di contestazione: qualora l’automobilista non dovesse essere presente al momento del fatto, l’atto gli verrà notificato a posteriori. La stessa Corte di Cassazione, richiamando il quadro normativo vigente, ha sancito che il rilascio del preavviso sul parabrezza non è un obbligo di legge.

La struttura del Codice della Strada è lineare: l’articolo 200 prevede la contestazione immediata come regola generale, mentre il successivo articolo 201 legittima la notifica posticipata nei casi in cui il fermo sia precluso: è la prassi standard, ad esempio, per i divieti di sosta o per i rilevamenti automatici della velocità. Sotto il profilo delle garanzie costituzionali, la Suprema Corte ha chiarito che l’assenza del preavviso non pregiudica la tutela del conducente e l’eventuale contestazione della multa, dal momento che i termini di difesa decorrono solo dalla ricezione del verbale notificato.

L’automobilista, anche in assenza di preavviso, avrà sempre e comunque la possibilità di beneficiare della riduzione sanzionatoria del 30% prevista dall’art.202 del CdS qualora scelga di pagare entro i 5 giorni dalla contestazione immediata sul posto o dalla data di perfezionamento di notifica dell’atto.

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