Valter Lavitola si trova in carcere ormai da diversi giorni e per il momento non si prospetta per lui la possibilità di ottenere gli arresti domiciliari. Per la procura, come lui stesso ha poi ammesso, è il mandante dell’attentato esplosivo nei confronti di Sigfrido Ranucci. È assistito dall’avvocato Sergio Cola, ex deputato di Alleanza Nazionale, che ha fatto discutere per il suo “no comment” ai giornalisti dopo la domanda relativa alla possibilità che Ranucci sapesse che ci fosse il suo cliente dietro tutto.
E così, in un’intervista al Messaggero, ha voluto contestualizzare: “Per quanto enfatizzato, corrisponde a verità. Il mio è un silenzio senza ambiguità, leale verso la Procura. Non posso riferire quello che è stato detto in cinque ore di interrogatorio. D’accordo con i magistrati ho divulgato solo lo stretto indispensabile del contenuto, in merito al quale, peraltro, si dovranno fare ulteriori approfondimenti e che dunque dovrà restare riservato”. Durante l’interrogatorio, ha spiegato l’avvocato, “si è parlato, in risposta a una domanda della gip, di questo come di una possibilità. Ranucci potrebbe aver pensato, ma solo in seguito all’attentato, pianificato in autonomia, che si trattava di un progetto dello stesso Lavitola, suo amico”.
L’avvocato ha anche una spiegazione per l’ipotetica fuga che Lavitola avrebbe pianificato, secondo gli investigatori, che però non sarebbe una fuga secondo il suo avvocato ma un fraintendimento, perché “era atteso alla conferenza dei servizi in Africa che riguardava l’impresa del carbon credit (business al quale Lavitola come pure il suo socio Gomes Clesio Tavares si dedicano da tempo, ndr ). Successivamente quel meeting si è tenuto in videoconferenza”. Cola definisce Lavitola “logorroico”, visto l’enorme numero di interviste rilasciate dopo lo scoppio del caso, tanto da avergli anche inviato una mail “nella quale lo avvisavo che in caso di ulteriori esternazioni avrei rimesso il mio mandato”.
L’avvocato ha chiesto l’attenuazione delle misure cautelari ma il gip ha deciso di non concederle perché, “pur ammettendo di essere il mandante dell’azione delittuosa, ha cercato di ridimensionare fortemente il ruolo svolto nell’organizzazione dell’azione criminosa, negando di essere a conoscenza delle modalità di esecuzione concretamente messe in atto” e “ha offerto un movente diverso, volto evidentemente a dimostrare come avesse agito esclusivamente nell’interesse della persona offesa e non anche per fini personali”.
