La Cassazione conferma: "Non c'è nesso tra vaccini e autismo"

I giudici hanno respinto una richiesta di indennizzo avanzata dal padre di un ragazzo autistico. Per la Corte di Cassazione il legame tra malattia e vaccinazione "non è configurabile"

La Cassazione conferma: "Non c'è nesso tra vaccini e autismo"

Lo hanno già detto varie volte i medici, ora lo ribadisce la Cassazione: non c'è alcun nesso tra l'autismo e i vaccini. Nel caso specifico la Corte ha respinto la richiesta di indennizzo, avanzata dal padre di un ragazzo con disturbi autistici, per presunti danni derivanti da vaccini. "Non è configurabile un nesso causale" tra la malattia e la vaccinazione, spiega la Corte. Il genitore del ragazzo sosteneva che la patologia del figlio fosse stata una conseguenza della vaccinazione obbligatoria (pentavalente contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite ed haemophilus influenzae di tipo b, più un vaccino anti-epatite b), somministrata nel 2001. Anche i giudici di merito (tribunale e Corte d’appello di Napoli) avevano respinto l’istanza del papà.

Con un’ordinanza depositata oggi, la sesta sezione civile della Cassazione ha condiviso le conclusioni della Corte d’appello di Napoli, che, sulla base di una perizia, aveva "escluso la sussistenza della ’plausibilità biologicà nell’ipotesi di un nesso di derivazione causale tra vaccinazioni e malattia". La Corte partenopea, osservano i giudici di piazza Cavour, "si è quindi attenuta ai principi dettati da questa Corte", secondo i quali "la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l’effettuazione della terapia trasfusionale o la somministrazione vaccinale, il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica".

Nel caso in esame, si legge ancora nell’ordinanza, "la relazione del consulente tecnico recepita dal giudice di merito ha tenuto conto sia dello stato della letteratura scientifica in materia, che qualifica di incidenza non comune o rara le reazioni avverse a carico del sistema nervoso ai vaccini nel caso somministrati, sia - sottolinea la Suprema Corte - delle caratteristiche del caso concreto, che non consentivano nel caso di ritenerle ipotizzabili, in considerazione della risonanza magnetica dell’encefalo, che, seppure seguita a distanza di anni, era risultata del tutto negativa", oltre al fatto che "non vi era stato alcun ricovero né visita neurologica per asserite reazioni allergiche ai vaccini" e che "la diagnosi di sindrome autistica era stata posta almeno 2 anni dopo".

Con la perizia, dunque, "vi è stata una valutazione di convergenza tra la determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (la cosiddetta 'probabilità quantitativa') e gli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (la cosiddetta 'probabilità logica'), sicchè - osserva la Cassazione - l’eziologia ipotizzata dal ricorrente è rimasta allo stadio di mera possibilità teorica".

Inoltre, conclude la Corte, "non rileva che non sia stata individuata una possibile eziologia alternativa, considerato che trattasi di complesse malattie la cui origine è ancora ignota e la ricerca di fattori ulteriori e diversi rispetto al patrimonio genetico è oggetto di studi della ricerca scientifica".

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