(...)In base alla ristrutturazione apportata da Giovanni Paolo II, la Segreteria di Stato si articola attualmente in due sezioni: Sezione degli Affari Generali (una sorta di Ministero dell'Interno), sotto la guida del Sostituto, coadiuvato da un Assessore assistito da un Viceassessore, e Sezione dei Rapporti con gli Stati, sotto la guida di un proprio Segretario, affiancato da un Sottosegretario.
In tal modo è stata assicurata, da un lato, l'unicità, e, dall'altra, la differenziata specificità del servizio che questo Dicastero è chiamato ad offrire al Sommo Pontefice.
In conformità degli artt. 41-44 della Pastor Bonus, (il testo normativo del 1988 che ha riorganizzato la Curia romana), alla Prima Sezione, o alla Sezione degli Affari Generali, spetta in particolar modo di attendere al disbrigo degli affari riguardanti il servizio quotidiano del Sommo Pontefice; di esaminare quegli affari che occorra trattare al di fuori della competenza ordinaria dei Dicasteri della Curia romana; di favorire i rapporti con i medesimi dicasteri, coordinandone i lavori, senza però pregiudizio per la loro autonomia; di regolare la funzione dei Rappresentanti della Santa Sede e la loro attività, specialmente per quanto concerne le Chiese particolari.
Tale Sezione provvede anche alla redazione nella dovuta forma letteraria e giuridica ed alla successiva spedizione di tutti gli atti pontifici.
Spetta alla stessa espletare tutti gli atti relativi alle nomine che, nella Curia Romana e negli altri organismi dipendenti dalla Santa Sede, debbono essere compiute od approvate dal Sommo Pontefice, e custodire il sigillo di piombo e l'anello del Pescatore.
Compete alla Prima Sezione di curare la pubblicazione degli atti e dei pubblici documenti della Santa Sede negli Acta Apostolicae Sedis, di pubblicare e divulgare mediante la Sala Stampa le comunicazioni ufficiali, di vigilare su L'Osservatore Romano, sulla Radio Vaticana e sul Centro Televisivo Vaticano.
Passando alla Seconda Sezione, o Sezione dei Rapporti con gli Stati, essa ha il compito di attendere agli affari che devono essere trattati con i Governi civili e pertanto ad essa compete di favorire le relazioni soprattutto diplomatiche con gli Stati e con gli altri soggetti di diritto internazionale e trattare i comuni affari tra Chiesa e società civile anche attraverso i cosiddetti «concordati».
Tratta ciò che, nell'ambito specifico della sua attività, riguarda i Rappresentanti Pontifici, competenza questa che ha comune con la prima.
La Segreteria di Stato è presieduta da un Cardinale, che assume il titolo di Segretario di Stato. Il primo a portare questo titolo è stato il Cardinale Giangiacomo Panciroli nel 1644.
Uomo di particolare fiducia del Sommo Pontefice e «suo primo collaboratore nel governo della Chiesa Universale», secondo la definizione di Giovanni XXIII, egli può essere considerato il Primo Ministro del Papa ed il massimo esponente dell'attività politica e diplomatica della Santa Sede, rappresentando, come tale, in determinate circostanze la persona stessa del Sommo Pontefice, per cui riceve e tratta con gli agenti diplomatici accreditati presso la Santa Sede e riceve pure i Capi di Stato giunti in visita ufficiale al Santo Padre, in nome del quale restituisce poi loro la visita, accompagnato dal Sostituto per gli Affari generali della Segreteria stessa.
Tratta tutte le questioni di politica ecclesiastica, vale a dire tutte quelle materie che si è soliti comprendere attualmente sotto la denominazione di diritto ecclesiastico concordatario, ed ha inoltre la facoltà di convocare periodicamente riunioni collegiali di tutti i Cardinali capi dicastero della Curia romana, quasi alla stregua del Consiglio di Ministri dei governi civili.
Il Segretario di Stato ha assunto fin dal 1984 lo speciale mandato di rappresentare il Sommo Pontefice nei poteri e nelle responsabilità inerenti alla Sua Sovranità temporale sullo Stato della Città del Vaticano.
A differenza di tutti gli altri Capi dicastero, che sono nominati per un quinquennio, benchè rinnovabile, il Segretario di Stato lo è invece ad nutum Summi Pontificis, in considerazione del rapporto fiduciario personale di cui gode presso il Papa, ragion per cui risiede abitualmente nel Palazzo Apostolico Vaticano.
Decade dalla sua carica alla morte del Pontefice che lo ha nominato.
*Avvocato della Rota romana
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