Ecco cosa prevede lo "scudo" a tempo

Promulgata da Napolitano il 7 aprile 2010, la legge 51 prevede che per premier e ministri, chiamati a comparire in udienza in veste di imputati, costituisce legittimo impedimento "il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti". Ecco la legge

Ecco cosa prevede lo "scudo" a tempo

Roma - Promulgata dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 7 aprile del 2010, la legge 51 prevede che per presidente del Consiglio e ministri, chiamati a comparire in udienza in veste di imputati, costituisce legittimo impedimento "il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti". Questo, in sintesi, il contenuto del provvedimento da martedì prossimo all’esame della Consulta.

I RIFERIMENTI A LEGGI E REGOLAMENTI
Nella norma, composta di due articoli, si indicano nel dettaglio leggi e regolamenti che disciplinano le attività del premier e dei suoi ministri e che dunque possono essere considerate legittimo impedimento. E sono: gli articoli 5-6-12 della legge 23 agosto 1988 numero 400 e successive modificazioni; gli articoli 2,3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio del 1999 numero 303 e successive modificazioni; regolamento interno del Consiglio dei ministri di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993.

ATTIVITÀ COPERTE
Dopo l’elenco minuzioso delle norme che indicano le funzioni di premier e ministri, si spiega che saranno comunque oggetto di legittimo impedimento le "relative attività preparatorie e consequenziali, nonchè ogni attività comunque coessenziale alla funzioni di governo".

CERTIFICAZIONE DI PALAZZO CHIGI
A certificare che esiste un impedimento "continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni", sarà la Presidenza del Consiglio. In questo caso il giudice rinvia il processo "ad udienza successiva al periodo indicato che non può essere superiore a sei mesi".

LA PRESCRIZIONE
Il corso della prescrizione rimane sospeso per tutta la durata del rinvio ("secondo quanto prevede l’articolo 159 del codice penale primo comma numero 3 e si applica il terzo comma dello stesso articolo"). Il che significa che si sospende il corso della prescrizione quando c’è "la sospensione del processo per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori o su richiesta dell’imputato o del suo difensore". In caso di sospensione (si legge sempre nell’articolo 159 primo comma numero 3) "l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni". La prescrizione (si legge infine nel terzo comma del 159) riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

SI APPLICA AI PROCESSI IN CORSO
La normativa si applica anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado alla data di entrata in vigore della legge.

IN ATTESA DELL’APPRODO COSTITUZIONALE
Il testo si applica "fino all’entrata in vigore della legge costituzionale" che dovrà contenere "la disciplina organica delle prerogative del presidente del Consiglio e dei ministri".

Comunque la sua efficacia non potrà durare più di 18 mesi dalla sua entrata in vigore, salvi i casi previsti dall’articolo 96 della Costituzione nel quale si parla della possibilità di sottoporre alla giurisdizione ordinaria il presidente del Consiglio e i ministri per reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, previa autorizzazione delle Camere di appartenenza.

SERENO SVOLGIMENTO FUNZIONI GOVERNO
L’obiettivo della norma è quello di "garantire il sereno svolgimento delle funzioni" di governo.

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