Roma - Promulgata dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 7 aprile del 2010, la legge 51 prevede che per presidente del Consiglio e ministri, chiamati a comparire in udienza in veste di imputati, costituisce legittimo impedimento "il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti". Questo, in sintesi, il contenuto del provvedimento da martedì prossimo all’esame della Consulta.
I RIFERIMENTI A LEGGI E REGOLAMENTI
Nella norma, composta
di due articoli, si indicano nel dettaglio leggi e regolamenti
che disciplinano le attività del premier e dei suoi ministri e
che dunque possono essere considerate legittimo impedimento. E
sono: gli articoli 5-6-12 della legge 23 agosto 1988 numero 400 e
successive modificazioni; gli articoli 2,3 e 4 del decreto
legislativo 30 luglio del 1999 numero 303 e successive modificazioni;
regolamento interno del Consiglio dei ministri di cui al decreto
del presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993.
ATTIVITÀ COPERTE
Dopo l’elenco minuzioso delle norme che indicano le funzioni di
premier e ministri, si spiega che saranno comunque oggetto di
legittimo impedimento le "relative attività preparatorie e
consequenziali, nonchè ogni attività comunque coessenziale
alla funzioni di governo".
CERTIFICAZIONE DI PALAZZO CHIGI
A certificare che esiste un
impedimento "continuativo e correlato allo svolgimento delle
funzioni", sarà la Presidenza del Consiglio. In questo caso il
giudice rinvia il processo "ad udienza successiva al periodo
indicato che non può essere superiore a sei mesi".
LA PRESCRIZIONE
Il corso della prescrizione rimane sospeso per
tutta la durata del rinvio ("secondo quanto prevede l’articolo
159 del codice penale primo comma numero 3 e si applica il terzo
comma dello stesso articolo"). Il che significa che si sospende
il corso della prescrizione quando c’è "la sospensione del
processo per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori
o su richiesta dell’imputato o del suo difensore". In caso di
sospensione (si legge sempre nell’articolo 159 primo comma numero 3) "l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo
giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento,
dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo
dell’impedimento aumentato di sessanta giorni". La prescrizione
(si legge infine nel terzo comma del 159) riprende il suo corso
dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
SI APPLICA AI PROCESSI IN CORSO
La normativa si applica
anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado
alla data di entrata in vigore della legge.
IN ATTESA DELL’APPRODO COSTITUZIONALE
Il testo si applica "fino all’entrata in vigore della legge costituzionale" che
dovrà contenere "la disciplina organica delle prerogative del
presidente del Consiglio e dei ministri".
SERENO SVOLGIMENTO FUNZIONI GOVERNO
L’obiettivo della norma
è quello di "garantire il sereno svolgimento delle funzioni"
di governo.
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