Ecco tutti i segreti del gioco on line nel libro della Ue

Il Libro verde dell’Ue sul gioco on-line, che si articola in 40 pagine, “mira ad avviare un’ampia consultazione pubblica, da aprile a ottobre, su tutti i problemi di ordine pubblico e sugli aspetti relativi al mercato interno” collegati alla rapida espansione del gioco a distanza, sia lecito che non autorizzato. In Italia è stato assegnato alle commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera con l’obiettivo di predisporre un documento per il recepimento delle indicazioni contenute nel testo comunitario.
Che sia un mercato in forte crescita, lo dicono i dati riportati nel libro. In assoluto (on-line e off-line) si colloca al 29° posto. Per l'indicatore "comparabilità" si piazza quindi in posizione elevata, ma l'indicatore "fiducia" è medio e quello relativo ai "problemi incontrati" è molto più basso della media. Nello specifico il gioco on-line, che tre anni fa aveva registrato in Europa proventi superiori a 6,16 miliardi di euro, ossia il 7,5% di tutto il mercato, è destinato a raddoppiare in 5 anni. Il Regno Unito la fa da padrone con quasi 2 miliardi di fatturato, ma non c’è da sorprendersi dato che il valore del commercio elettronico in questo paese è due volte superiore alla media degli altri stati. In base ai dati del 2008, l’Italia figura al terzo posto dietro la Germania, ma davanti alla Francia e alla Svezia. In realtà è seconda sia per l’implementazione del gioco on-line sia per le limitazioni del mercato tedesco in molti lander. E pensare che si tratta di stati caratterizzati da norme restrittive. Questa la ripartizione per segmenti: scommesse sportive (incluse quelle ippiche) 32%, giochi di casinò 23%, poker 18%, lotterie dello stato 15%, bingo 12%.
Un capitolo particolare è dedicato all’aspetto normativo. I servizi di gioco d'azzardo sono disciplinati dalle norme sulla prestazione dei servizi. E quindi gli operatori autorizzati in uno stato possono fornire i loro servizi ai consumatori di altri stati, a meno di restrizioni giustificate da ragioni imperative di interesse pubblico, quali la tutela dei consumatori o la generale esigenza di preservare l'ordine pubblico. E’ permesso, in particolare, adottare misure che restringono o altrimenti disciplinano la prestazione di tali servizi, al fine di combattere la dipendenza dal gioco e proteggere i consumatori contro i rischi di frode e criminalità. Fra le restrizioni non figura esplicitamente la riduzione delle entrate fiscali. “L'obiettivo della Commissione è contribuire all'introduzione di un quadro giuridico che garantisca una maggiore certezza del diritto”.
Quanto al luogo di stabilimento, il testo non concede appigli di sorta: “Secondo la direttiva sul commercio elettronico, il luogo di stabilimento di una società, che offre servizi tramite siti internet, è il luogo in cui esercita la sua attività economica. Non è pertanto né il luogo in cui si trova la tecnologia di supporto del sito, ossia il server, né il luogo dove il sito è accessibile. Nel caso in cui sia difficile determinare da quale dei vari luoghi di stabilimento un determinato servizio è prestato, tale luogo è quello in cui la società ha il centro delle sue attività per quanto concerne lo specifico servizio”. E ancora.

“L'identificazione del cliente è necessaria, in particolare per tutelare i minori, prevenire le frodi, gestire il rischio cliente (i controlli legati al cosiddetto obbligo di conoscere i propri clienti e prevenire il riciclaggio dei proventi di attività illecite”. Un bel passo in avanti.

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