Economia

Aumentano gli interessi legali: il ricalcolo su pensioni e Tfr

Era oramai da sei anni che la percentuale di calcolo si attestava al di sotto dell'1%

Aumentano gli interessi legali: il ricalcolo su pensioni e Tfr

Secondo quanto determinato all'interno del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dal Ministro dell’Economia e delle finanze lo scorso 13 dicembre 2021 (Serie Generale n. 297), a decorrere dal 1° gennaio cambia il saggio di interesse legale.

Il balzo rispetto all'anno che ci siamo lasciati alle spalle è evidente, dato che si passa dallo 0,01% fino all'1,25%: era dal 2015 che tale misura si assestava al di sotto dell'1%. Gli effetti di tale incremento percentuale saranno riscontrabili immediatamente sia sui debiti di natura previdenziale/fiscale (ad esempio tramite ravvedimento operoso) che su tutti quei contratti nei quali non venga determinato preventivamente un differente tasso.

Una delle prime conseguenze sarà quindi l'applicazione di suddetto tasso di interesse da parte dell'Istituto nazionale di previdenza sociale a tutte quelle somme aggiuntive dovute a causa di un omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Oltre a ciò, la nuova percentuale sarà calcolata anche sulle prestazioni previdenziali e pensionistiche.

In concreto, dunque, l'1,25% verrà applicato ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1°gennaio 2022, mentre relativamente ai debiti pregressi sarà mantenuto il tasso applicato nello specifico anno di riferimento. Anche per quanto concerne i trattamenti di fine servizio/rapporto o le prestazioni pensionistiche il discorso è il medesimo: la nuova misura sarà applicata esclusivamente a quelle in pagamento dal 1° gennaio 2022. Su questo punto va ricordato un aspetto importante: l'interesse si applica anche a tutte le prestazioni previdenziali che l'Inps eroga in ritardo. Inoltre sarà valido anche su tutti i rimborsi da accreditare ai contribuenti.

È bene comunque ricordare, come fa pmi.

it, che gli interessi legali vengono applicati anche qualora sussista la rateazione del versamento di somme di denaro dovute per: 1) inviti al contraddittorio dal giorno successivo al versamento della prima rata; 2) processi verbali di constatazione dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione; 3) accertamento con adesione dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione; 4) acquiescenza all’accertamento dal giorno successivo al versamento della prima rata; 5) conciliazione giudiziale dal giorno dopo il processo verbale di conciliazione o comunicazione di estinzione del giudizio.

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