Le imposte fisse di registro e ipo-catastali (200 euro) sono applicabili anche ai trasferimenti immobiliari nell'ambito delle vendite giudiziarie a favore degli imprenditori agricoli. Così il sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta, in VI commissione Finanze, in risposta a un quesito sul tema delle agevolazioni applicabili alle vendite immobiliari giudiziarie, di cui al comma 1, dell'articolo 16 dl 18/2016, convertito con modifiche dalla legge 49/2016.
Preliminarmente, si ricordi che ai sensi di tale norma gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o i diritti reali su beni immobili emessi a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare o di una procedura di vendita di cui all'articolo 107, regio decreto 267/1942, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni. Non essendo chiaro cosa s'intendesse per «soggetti che svolgono l'attività d'impresa», il chiarimento è risultato opportuno (sia pure non giustificato) perché conferma l'utilizzo della normativa in senso lato, con la possibile applicazione a una platea più ampia, compresi gli imprenditori agricoli. Inoltre, è stato precisato che non vi è decadenza se l'immobile agevolato trasferito sia oggetto di demolizione, trasformazione o divisione prima della rivendita da eseguirsi, come indicato, nel biennio dall'acquisto.
*Presidente
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