L'articolo 66 delle Disposizione di attuazione del Codice civile prevede che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale debba «essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione» (giorni che, secondo i maggiori commentatori, sono da considerarsi liberi, con la conseguenza che dal calcolo vanno espunti tanto il giorno di convocazione quanto quello di ricezione dell'avviso). Della questione si è interessata la giurisprudenza, la quale ha espressamente chiarito che la lettera raccomandata recante la convocazione in parola si presume conosciuta nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario (e di altra persona abilitata a riceverla), dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza nella cassetta delle lettere dell'interessato.Ciò, in applicazione del generale principio secondo il quale gli atti ricettizi si reputano conosciuti allorquando «giungono all'indirizzo del destinatario». Ove si intenda impugnare una delibera per tardiva convocazione, è importante aver ben presente il suddetto principio, onde evitare di avviare inutili contenziosi. Si consideri, peraltro, che nulla osta al fatto di reputare il principio in questione applicabile anche alla comunicazione del verbale assembleare.
Il che significa che, in caso di delibera annullabile, i trenta giorni previsti per rivolgersi all'autorità giudiziaria devono ritenersi decorrere, per i condòmini assenti, dal giorno in cui l'avviso di giacenza sia stato imbucato nella cassetta delle lettere degli interessati.*PresidenteCentro studi Confedilizia- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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