Con il provvedimento 11.5.06 il Garante per la protezione dei dati personali ha dettato precise regole concernenti la «privacy» in condominio. I contenuti del provvedimento (consultabili - nell'integrale, esatto testo - sul sito della proprietà immobiliare www.confedilizia.it) sono stati resi noti dal Coram-Coordinamento registri immobiliari Confedilizia, organismo degli amministratori condominiali (professionali e no) che era stato consultato dal Garante e che con sms ha immediatamente informato i propri iscritti dell'emanazione delle anzidette regole (alcune delle quali, a conferma di regole già a suo tempo stabilite).
Il principio fondamentale affermato è che possono formare oggetto di trattamento da parte della compagine condominiale unitariamente considerata - di regola con l'ausilio dell'amministratore di condominio (nell'eventuale veste di responsabile del trattamento ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. g), e 29 del Codice) - le sole informazioni personali pertinenti e necessarie rispetto allo svolgimento delle attività di gestione e amministrazione delle parti comuni e idonee a determinare, secondo le regole del codice civile (artt. 1117 ss. c. c.), le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti (siano essi proprietari o usufruttuari: cfr. art. 67 disp. att. c. c.).
Le informazioni trattate possono riguardare non solo tutta la compagine condominiale unitariamente considerata (ad esempio, i dati relativi a consumi collettivi del condominio), ma possono altresì riferirsi a ciascun partecipante, individualmente considerato, in quanto necessarie ai fini dell'amministrazione comune: queste ultime consistono, ad esempio, nei dati anagrafici e negli indirizzi dei partecipanti (esclusi - senza consenso - i dati relativi alle utenze telefoniche) nonché nelle quote millesimali attribuite a cia-scuno dei condòmini e nei dati personali necessari a commisurarle o, comunque, rilevanti per la determinazione di oneri nell'ambito condominiale.
Anche per esercitare i controlli in ordine allesattezza dell'importo dovuto a titolo di contributo per la manutenzione delle parti comuni e per l'esercizio dei servizi comuni, ciascun partecipante può essere informato in ordine all'ammontare della somma dovuta dagli altri; in ragio-ne delle regole sul mandato, che (per costante giurisprudenza) trovano applicazione per regolare il rapporto tra i partecipanti e l'amministra-tore, questi informa i singoli partecipanti degli eventuali inadempimenti, sia nelle usuali forme del rendiconto annuale (art. 1130 c. c.) come pure, in ogni tempo, a seguito dell'esercizio del potere di vigilanza e controllo spettante a ciascun partecipante al condominio sull'attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni.
È invece illecita la comunicazione a terzi di dati personali riferiti ai partecipanti o la loro diffusione effettuata mediante l'affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominiali accessibili al pubblico (spazi utilizzabili solo per avvisi di carattere generale).
Altrettanto è illecita la comunicazione in parola effettuata consentendo la presenza in assemblea di soggetti non legittimati.
* presidente Confedilizia
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