Con i crediti formativi maggior professionalità

Il regolamento preannunciato e caldeggiato dal Consiglio nazionale Geometri nel convegno tenutosi a Palermo nell'ottobre 2005 è stato presentato alla Commissione Istruzione del Cng e dovrà essere proposto all'approvazione della prossima riunione dei presidenti che si terrà a Roma nel prossimo mese di giugno.
Il principio fondamentale dell'aggiornamento professionale obbligatorio che sarà posto alla base del codice deontologico consiste nell'acquisizione di «crediti formativi professionali» (Cfp) mediante la partecipazione a «eventi formativi» tutti concorrenti a costituire la formazione-continua (quali ad esempio: la partecipazione a corsi formativi, convegni, seminari, docenze, commissioni d'esami, ecc. di volta in volta riconosciute valide per tale finalità).
Gli eventi formativi devono attenere discipline tecnico scientifiche pertinenti all'attività del geometra e dovranno accompagnare l'iscritto all'Albo per tutto il percorso della sua attività professionale secondo una scaletta temporale che prevede l'acquisizione di un numero minimo di crediti formativi così proposto:
- dal primo al sesto anno d'iscrizione all'albo almeno 50 crediti formativi professionali, con almeno 20 crediti all'anno;
- dal settimo al quindicesimo anno d'iscrizione all'albo almeno 60 Cfp triennali, con almeno 10 crediti all'anno;
- dal sedicesimo al trentacinquesimo anno d'iscrizione all'albo almeno 100 Cfp quinquennali, con almeno 10 crediti all'anno.
Il tutto fino al concorso di almeno 730 Cfp complessivamente per l'intero periodo d'iscrizione all'albo e, comunque, non oltre i sessanta anni d'età. I Collegi saranno tenuti a gestire il riconoscimento e l'attribuzione di Cfp per ciascun iscritto trascrivendoli in apposito «Registro della formazione continua professionale».
Il Consiglio nazionale sovrintenderà alla validazione di taluni eventi formativi anche tenutisi al di fuori del territorio nazionale.


L'iscritto che non perseguirà gli scopi previsti dal regolamento circa l'obbligo formativo sarà soggetto a provvedimento disciplinare ai sensi e per gli effetti del comma 1° degli articoli 11-12 del R.D. 11.02.1929, n.274.
Il regolamento entrerà in vigore a far data dal 1 gennaio 2007 e, con tutta probabilità, sarà reso obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2010.

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