«Integra il reato di violenza sessuale la condotta di chi prosegua un rapporto sessuale quando il consenso della vittima, originariamente prestato, venga poi meno a causa di un ripensamento o della non condivisione della modalità di consumazione del rapporto». La Cassazione torna, condannando in via definitiva un ventenne piemontese, su un argomento affrontato con esiti diversi. «Il consenso della vittima agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità».
La pronuncia della Cassazione si riferisce al caso di un ventitrenne della provincia di Novara, condannato a 3 anni e sei mesi per stalking, per aver perseguitato, minacciato e molestato la sua ex fidanzatina (all'epoca minorenne), e per violenza sessuale perché con violenza, minaccia e imbavagliandola, l'ha costretta a rapporti sessuali «estremamente violenti». Il ragazzo aveva tra l'altro imposto alla ragazzina pratiche sadiche, sotto la minaccia di diffondere foto che la ritraevano mentre compiva atti sessuali.
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