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Ecco il decreto carceri: liberazione anticipata e lavoro per i detenuti

Nel prossimo Cdm la Cancellieri presenterà il ddl che servirà a ridurre la popolazione carceraria di 4mila persone: liberazione anticipata e lavoro di pubblica utilità

Ecco il decreto carceri: liberazione anticipata e lavoro per i detenuti

Sconto di pena maggiore per liberazione anticipata da 45 a 60 giorni per ogni semestre di pena scontata. Liberazione anticipata per chi in custodia cautelare ha una pena residua non oltre i tre anni. Lavoro di pubblica utilità per i tossicodipendenti. Sono alcune delle misure del decreto carceri, anticipato oggi dall'Ansa e che il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri porterà nel prossimo Consiglio dei ministri.

Attraverso meccanismi sia in entrata sia in uscita, l’intervento normativo dovrebbe ridurre la popolazione carceraria di 3.500-4.000 persone, secondo le prima stime. La versione del decreto in possesso dell’Ansa è stata revisionata il 9 giugno e si compone di sei articoli. Si tratta, quindi, di un pacchetto di misure-tampone piuttosto agili per affrontare l’emergenza del sovraffollamento delle carceri, che rischia di diventare come sempre più intenso durante l’estate, ma che in generale rappresenta uno degli ambiti che necessitano misure urgenti, anche per le richieste di riportare la situazione dentro gli standard comunitari e internazionali che arrivano dall’Europa. Il decreto agisce apportando modifiche e aggiunte a diverse norme: l’articolo 656 del codice di procedura penale sull’esecuzione delle pene detentive, con ricadute anche sulle disposizioni sulla detenzione domiciliare; la legge sul lavoro all’esterno dei detenuti; il testo unico sulla droga nella parte relativa alla repressione degli illeciti. Una delle misure chiave, prevista nell’articolo 2 del decreto legge, riguarda lo sconto di pena ai fini della liberazione anticipata per i detenuti che danno prova di partecipare all’opera di rieducazione: una detrazione che sale da 45 a 60 giorni per ogni semestre di pena scontato. Una misura accompagnata da una disposizione transitoria all’articolo 4 congegnata per evitare generalizzazioni ed effetti più estesi del necessario. Tra le altre novità, si prevede che quando la pena residua da espiare, computando le detrazioni per buona condotta, non superi i tre anni, o i sei per i reati commessi da tossicodipendenti, il pm "trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza" perché provveda "senza ritardo con ordinanza" alla riduzione della pena. Quando questo stesso quadro riguardi la custodia cautelare, si prevede che il pm "trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata". Inoltre, scatta la possibilità di sospendere l’esecuzione della pena nei casi di detenzione domiciliare in cui la pena non superi i quattro anni. Viene ampliata la possibilità di estendere l’assegnazione di detenuti ad attività in favore della collettività, prevedendo che specifiche categorie di detenuti non pericolosi "possono essere assegnati a titolo volontario all’esecuzione di progetti di pubblica utilità", in base a "programma aggiornati con frequenza semestrale e trasmessi al magistrato di sorveglianza".

E si allargano le ipotesi di lavoro di pubblica utilità prevista per detenuti tossicodipendenti, ad eccezione di coloro condannati per i reati più gravi.

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