Ecco perché la legge Severino ignora il principio di legalità

diS econdo Platone - Fedone, 66 a - in tanto la ragione, che è l'anima, potrà attingere la verità in quanto si distacchi dalla follia del corpo. «Liberati dalla follia del corpo... conosceremo nella purezza della nostra anima, tutto ciò che è puro: questo io penso è la verità». Il distacco della anima dal corpo nella visione platonica è fondamentale per poter attingere la verità. Il che vuol dire che nella ricerca di qualsiasi verità occorre rimanere costretti nei perimetri segnati dalla ragione dei principi come postulati.
Ora le attuali polemiche in merito alla applicazione della legge Severino sulla insindacabilità alla elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché sulla decadenza da senatore di un parlamentare della Repubblica rendono sorprendentemente attuale il richiamo al binomio ragione-verità.
Di certo la lettera della legge è tranciante nel senso di un ostracismo rigoroso, a non poter ricoprire la carica di deputato e di senatore, per coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni (art. 1 lett. c) D.L.n.235/2012. La previsione legislativa integra ed implementa in pejus la categoria delle pene accessorie previste dal codice penale - articolo 29 -. La incontestabile natura penalistica della sanzione, imposta dal dato formale della sua diretta derivazione dall'accertamento del reato nel contesto del correlato procedimento penale, comporta che la stessa dovrà essere inflitta nel corso o all'esito del giudizio dal giudice per l'appunto penale: sarà il giudice della cognizione che la dichiarerà in dispositivo o il giudice della esecuzione, se tale pronuncia obbligata sarà stata ingiustificatamente omessa.
È comunque un dato di fatto che la legge Severino è silente, e non potrebbe non esserlo, in ordine alla applicazione della correlata pena accessoria così introdotta nel tempo. La linea di sbarramento, da un lato, e di imposizione, dall'altro, la costituisce il dictum costituzionale per il quale «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». È con questa norma sovraordinata che occorre quindi fare i conti. Una regola, quella dell'articolo 25 comma 2 della Costituzione, che ipostatizza il principio di irretroattività della legge penale che esprime le stesse garanzie poste a fondamento del principio di legalità al quale è strettamente connesso.
Quale sia la ragione, e quindi la verità, del principio non è posto in discussione da alcuno. Una ragione che risale indietro nel tempo, agli albori della nascita degli ordinamenti democratici e liberali contro il tiranno rappresentato dal Principe, prima, dai Parlamenti moderni, dopo. La garanzia del cittadino contro i soprusi del Leviatano e dei Parlamenti è assicurata non solo dalla individuazione dell'Autorità che deve porre le rigorose e tassative condizioni, realizzate le quali il cittadino può essere privato della libertà personale e dei suoi diritti fondamentali – principio di riserva di legge, di stretta legalità e di divieto di interpretazione analogica in malam partem nel diritto punitivo -, ma deve quella garanzia essere salvaguardata dal fatto che la norma penale che infligge punizioni, principali o accessorie che siano, possa e debba essere conosciuta dal cittadino perché questi, ancora, possa e debba essere consapevole delle conseguenze della sua azione e, quindi, regolarsi nei comportamenti – principio di irretroattività del diritto penale -. Ove così non fosse, si darebbe la stura alla possibilità di privazione dei diritti fondamentali del cittadino a sua insaputa, prevaricando la sua autonomia e la sua libertà. In definitiva principio di stretta legalità e di irretroattività, previsti in Costituzione in stretta connessione logica e topografica nell'articolo 25, partecipano della stessa natura e si giustificano l'un l'altro per perseguire entrambi l'obiettivo di porre il cittadino al riparo di possibili sopraffazioni del potere legislativo sul versante, si intende, del diritto penale, la cui disciplina è stata implementata per l'appunto dalla disposizione che ha introdotto la previsione della ineleggibilità e/o della decadenza de qua.
Giurisprudenza delle corti penali, dottrina e cultura non registrano atteggiamenti distonici al riguardo, in merito cioè alla definizione della ratio sottostante i due principi sopra richiamati. E l'articolo 25 comma 1 e 2 della Costituzione è stato introdotto proprio in seguito alla condivisione in sede di Assemblea costituente dei principi come sopra riassunti.
Svolgono il tentativo di sottrarsi alle superiori regole costituzionali coloro che divaricano il contenuto della norma penale, dividendo il precetto dalla sanzione conseguente alla sua violazione. È la previsione del reato, non della pena, principale o accessoria che sia, conseguente alla sua commissione che deve precedere l'azione violatrice dell'obbligo! Argomento specioso nella misura in cui si traduce in una palese violazione di quelle sovra-ordinate regole. E come dire: la garanzia per il cittadino è assicurata allorché egli è in grado di conoscere bene la regola, ma la previsione della sanzione è al di fuori della garanzia, ed essa potrà essere modulata nel tempo a piacimento dal legislatore.
Problematica e incerta, perché elusiva di principi superiori, ubbidiente ad una giurisprudenza dei concetti e non ad una giurisprudenza degli interessi, imposta dalle norme costituzionali, pare poi la soluzione contraria di recente adottata dal Consiglio di Stato, con la sentenza 18.8.2013 n. 753/2013 Reg. ric., nella misura in cui non approfondisce il problema, preliminare ad ogni altro, della natura della sanzione della ineleggibilità conseguente all'accertamento di un reato e della competente giurisdizione ad infliggerla alla luce delle garanzie la cui considerazione è necessitata in forza dei principi di legalità e irretroattività delle pene strettamente ricollegabili all'accertamento del reato.
Consegue che la divisata efficacia retroattiva della previsione della ineleggibilità a determinate condizioni introdotta dalla legge Severino costituirebbe una deviazione talmente macroscopica dai principi – argomenterebbe e concluderebbe Platone - da cagionare una ferita mortale all'anima che è la verità, compiacendo solo il corpo che è follia.

Il filosofo ed il sociologo moderno, invece, più modestamente e tristemente argomenterebbero e concluderebbero che un risultato siffatto non si porrebbe certo contro lo spirito dei tempi, anzi ne sarebbe consentaneo: il divieto di legislazione ad personam, che ha costituito l' argomento forte della lotta politica di chi ha sbandierato con forza il vessillo della legalità contro gli avversari politici, si coniugherebbe bene con l' interpretazione della legislazione anch'essa, l'interpretazione, curiosamente e sorprendentemente ad personam.

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