È noto che il «decoro architettonico» sia considerato un bene comune e, come tale, non possa essere alterato senza il necessario consenso assembleare. Non è però sano che, in forma autonoma, qualche condomino esegua opere che possano - in qualche misura - incidere su detto «decoro». A mo di esempio si può parlare di ampliamento di aperture esistenti in facciata o, addirittura, della creazione di nuove, di modificazione di parapetti, di inserimento di apparecchiature, ecc...
La Corte di Cassazione, con sentenza della Seconda Sezione Civile del 17 ottobre 2007, n. 21835, sul tema si è espressa nel senso che la presenza di precedenti compromissioni del «decoro» può non far assumere rilievo ad altra opera abusivamente compiuta da un condomino.
Il caso è quello di un condomino chiamato in giudizio da quello a lui sottostante per avere realizzato un «ballatoio» sul terrazzo, modificando contestualmente la finestra per rendere accessibile la cucina; per avere, con tali opere, leso - tra laltro - il «decoro architettonico», in sede di primo grado il Giudice si è espresso nel senso che «il decoro architettonico dello stabile non era stato compromesso dal manufatto della convenuta, dovendosi tenere presenti le pregresse condizioni estetiche delledificio, già pregiudicato da altre opere, in precedenza realizzate da altri condomini e dalla stessa parte attrice con una struttura metallica».
Così si è pure espressa la Corte di Appello, sostenendo che laspetto architettonico di un condominio non può non tenere conto dallesame delle condizioni delledificio prima dellesecuzione delle opere «incriminate», in unottica generalizzata del condominio e non particolare. In tale ottica dellestetica «non tutte le modifiche apportate potevano risultare pregiudizievoli al fabbricato inserendosi in una situazione di fatto e di interventi pregressi che avevano già pregiudicato e compromesso il decoro architettonico della facciata come emergeva dallampia documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica, che evidenziava anche una struttura metallica realizzata in epoca precedente, dalla stessa attrice».
Rincarando la dose che «tale opera metallica, peraltro ubicata sotto il balcone della convenuta, offriva un ingombro visivo sicuramente più ampio rispetto a quello oggetto di causa».
La Corte di Cassazione, come detto, ha confermato entrambi i provvedimenti.
Per concludere, prima di ritenere che interventi modificatori abbiano alterato il decoro architettonico di un condominio vanno ben valutate le condizioni in cui questo si trovava, ricordando che il pregiudizio non si ha se il decoro «ante - opera» riguarda un edificio la cui estetica era già stata compromessa per lesecuzione di altre opere o per il suo mediocre livello architettonico.
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.