La presunta incompatibilità del nostro sistema di concessioni con la legislazione dellUnione Europea non rappresenterà più un elemento vincente nelle cause contro lAmministrazione dello Stato. In un recente pronunciamento la Cassazione ha fatto un distinguo fra gli operatori che hanno ottenuto delle concessioni in Italia e quelli che hanno deciso per libera scelta di non partecipare ai bandi. È quanto scaturisce da una sentenza della IV^ Sezione Penale che ha respinto il ricorso di Goldbet sul sequestro di un ctd. Nel caso in questione la Cassazione ha ritenuto «infondata la denuncia di violazione del trattato istitutivo dellUnione Europea, con riferimento alla libertà di prestazione di servizi e di stabilimento affermata dalla giurisprudenza comunitaria (vedi sentenze Gambelli e Placanica) ed invocata dal ricorrente». E questo perché Goldbet «risulta essere titolare, per il tramite della Goldbet Italia, ed a seguito del procedimento di gara ad evidenza pubblica, di due concessioni». Poi dichiarate decadute da Aams, ma questo è un altro discorso. Di conseguenza loperatore austriaco, secondo la Cassazione, non può sostenere «l'eventuale possibilità di un contrasto in radice tra le modalità di accesso al sistema concessorio in vigore in Italia e la garanzia comunitaria della libertà di stabilimento». La sentenza dovrebbe fare da bussola nelle valutazioni in prima istanza di casi simili a questo. Un punto fermo.
Ma non è il solo. In una circolare inviata a Guardia di Finanza e Polizia di Stato, oltre che ai propri uffici regionali, Aams ha voluto fare chiarezza sulla licenza di pubblica sicurezza richiesta da alcuni operatori senza concessione. «Lautorizzazione può essere rilasciata esclusivamente al concessionario e ai soggetti incaricati dallo stesso in forza dellatto di concessione», scrive lAmministrazione dello Stato che nel prosieguo della nota si sofferma su due aspetti. Punto primo. «Gli unici soggetti legittimati a ottenere la licenza di pubblica sicurezza sono i concessionari (...) abilitati alla raccolta e all'esercizio dei relativi giochi, mediante agenzie, negozi e corner, nonché i soggetti incaricati dai predetti». Punto secondo. «La norma interpretativa si riferisce (
) alla raccolta di giochi pubblici presso esercizi commerciali diversi da agenzie, negozi, e corner, rimarcando l'impossibilità di disgiungere il regime autorizzatorio da quello concessorio, quest'ultimo elemento necessario e imprescindibile per l'effettuazione e la raccolta nel nostro Paese di tutti i giochi pubblici».
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