Occupare la casa dove si è stati ospiti per tanto tempo, anche dopo la morte del legittimo inquilino, non è reato. E chi sopravvive al proprio «anfitrione» e resta nellalloggio dellIstituto case popolari pagando laffitto al posto del compianto, locatario deve vedersela con il giudice civile, ma non può essere denunciato per «invasione di edificio». È quanto sottolinea la Cassazione che ha annullato la condanna nei confronti di un napoletano che, dopo la morte di una signora assegnataria di un alloggio dellIstituto autonomo case popolari, era rimasto nellabitazione, si era fatto carico dellaffitto e aveva anche chiesto allIacp di prendere lui come locatario. E aveva anche stipulato un accordo con la signora in base al quale si sarebbe impegnato ad acquistare la casa quando lIstituto lavesse messa in vendita.
I giudici, con la sentenza 23756, hanno spiegato che la vicenda costituisce materia per il giudice civile, o per le norme amministrative che regolano lassegnazione delle case popolari, ma in ogni caso non si può parlare di reato.Non costituisce reato occupare labitazione dellinquilino defunto
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