Non costituisce reato occupare l’abitazione dell’inquilino defunto

Occupare la casa dove si è stati ospiti per tanto tempo, anche dopo la morte del legittimo inquilino, non è reato. E chi sopravvive al proprio «anfitrione» e resta nell’alloggio dell’Istituto case popolari pagando l’affitto al posto del compianto, locatario deve vedersela con il giudice civile, ma non può essere denunciato per «invasione di edificio». È quanto sottolinea la Cassazione che ha annullato la condanna nei confronti di un napoletano che, dopo la morte di una signora assegnataria di un alloggio dell’Istituto autonomo case popolari, era rimasto nell’abitazione, si era fatto carico dell’affitto e aveva anche chiesto all’Iacp di prendere lui come locatario. E aveva anche stipulato un accordo con la signora in base al quale si sarebbe impegnato ad acquistare la casa quando l’Istituto l’avesse messa in vendita.

I giudici, con la sentenza 23756, hanno spiegato che la vicenda costituisce materia per il giudice civile, o per le norme amministrative che regolano l’assegnazione delle case popolari, ma in ogni caso non si può parlare di reato.

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