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"Fuggì in scooter per una reazione irrazionale". Così è arrivato lo sconto di pena all'amico di Ramy

Le motivazioni della sentenza di Fares

"Fuggì in scooter per una reazione irrazionale". Così è arrivato lo sconto di pena all'amico di Ramy
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È "fragile" e "ha mutato le proprie condizioni di vita": per questo Fares Bouzidi (nella foto) merita le attenuanti generiche, che equivalgono alla recidiva. Lo spiegano i giudici della Corte d'appello di Milano nelle motivazioni della sentenza che appena una settimana fa ha quasi dimezzato la condanna per l'amico di Ramy Elgaml, cioè colui che guidava lo scooter su cui nel novembre 2024 al termine di un inseguimento da parte dei carabinieri ha trovato la morte il 19enne egiziano.

La pena per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è passata dai due anni e 8 mesi di reclusione inflitti da gup con il rito abbreviato a un anno e 6 mesi. Per i giudici Manzi-Fasano-Rinaldi, Bouzidi ha avuto un "comportamento processuale collaborativo", presenta una "fragilità emotiva" e quella fuga è stata "frutto di una reazione irrazionale e incontrollata, non determinata dalla volontà di occultare altri reati". Inoltre il 22enne, difeso dagli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli, ha deciso di "mutare le proprie condizioni di vita in un'altra città e in un ambiente diverso da quello in cui sono maturati i reati commessi in questi ultimi anni". La Corte ritiene che la pena in primo grado fosse "eccessiva", perché "l'imputato non ha usato violenza diretta" contro i militari, ma "solo quella consistente nel costringerli a inseguirlo". I giudici hanno anche ridotto i risarcimenti da 2mila a mille euro per danni morali a favore di ognuna delle parti civili, ossia i sei carabinieri, rappresentati dai loro legali tra cui gli avvocati Paolo Sevesi e Arianna Dutto. I 2mila euro, si legge, non sono proporzionati "al danno morale effettivamente cagionato", ovvero la "comprensibile paura per la propria vita, provocata dalla pericolosità dell'inseguimento". Non è invece "addebitabile all'imputato" il fatto che "alcune delle parti offese sono state oggetto di campagne diffamatorie sui social media". Esula, dunque, "l'odio mediatico che si è riversato sui carabinieri" dopo l'episodio che ha avuto una "eco mediatica amplissima e ingiustificata". La Corte ricorda le due precedenti condanne per ricettazione a carico di Bouzidi e spiega che è "purtroppo incline (...) a violare le norme della convivenza civile". Sarebbe bastato "fermarsi all'alt e non mettere in pericolo la vita dell'amico trasportato, quella di altre persone e la propria".

Tuttavia si ritiene che la pena decisa in Appello tenga conto della "effettiva gravità del danno", in particolare il "più grave", quello "della morte dell'amico, che è stata la diretta, seppur non voluta, conseguenza di un comportamento dissennato". Concludono i giudici: "Solo per un caso l'imputato non ha provocato danni maggiori".

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