Sono soggette allimposta sostitutiva del 10% le somme erogate a livello aziendale entro un limite di 3.000 euro lordi. Tali somme sono legate a: prestazioni di lavoro straordinario; prestazioni di lavoro supplementare; premi legati a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza. Questi redditi non concorrono ai fini fiscali (Irpef e addizionali Irpef) entro un limite massimo di 3.000 euro nel periodo di validità del provvedimento (1 luglio-31 dicembre 2008). Non concorrono neppure alla determinazione della «situazione economica equivalente» dellinteressato o del suo nucleo familiare, quella sorta di redditometro valido per laccesso a prestazioni sociali, come lasilo nido. Bisogna considerare che il lavoratore non beneficia, sulle somme tassate al 10%, delle detrazioni dimposta.
Questo significa che in alcuni casi il nuovo regime fiscale potrebbe risultare non conveniente (soprattutto nei casi di redditi molto bassi). Linteressato può decidere perciò di rinunciare alla detassazione, e lo dovrà comunicare per iscritto al datore di lavoro.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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