Aereo cancellato o in ritardo? Qui scatta il rimborso

VADEMECUM Che cosa fare in caso di overbooking o di altri problemi all’imbarco. Le tutele valgono per voli di linea, charter e low cost

Alzi la mano chi, di fronte alla cancellazione del volo, all’overbooking, a un prolungato ritardo o al bagaglio smarrito non si è fatto prendere dall’angoscia: la Ue (regolamento n. 261/2004) e il decreto legislativo n. 69/2006 dispongono precise tutele nei casi di disservizio e opportuni indennizzi per i passeggeri, che spesso, però, ne ignorano l’esistenza. A riassumere il dettato comunitario è la Carta dei diritti del passeggero, la guida redatta dall’Enac (l’Ente nazionale per l’aviazione civile) che illustra anche le nuove regole in materia di sicurezza aeroportuale e le garanzie vincolanti per anziani e disabili, verso cui vigono obblighi di non discriminazione e assistenza.
Il vademecum, giunto alla sesta edizione, mette in chiaro le responsabilità delle compagnie e i limiti entro cui debbono rispondere e dettaglia le modalità di reclamo (i moduli sono reperibili sul sito Internet dell’Enac), con l’esplicito invito a prendere sempre visione delle informazioni di contratto: quanti di noi nell’acquistare online acconsentono a condizioni e restrizioni poste dal vettore senza leggerle? E se basta un po’ d’attenzione per evitare brutte sorprese e danni al portafoglio, iniziamo col dire che rinunciando a un volo acquistato a tariffa promozionale il rimborso non è per l’intero costo ma per i soli diritti aeroportuali e le addizionali di legge. E che le tutele valgono sì per i voli di linea, charter e low cost in partenza da scali comunitari (o che vi sono diretti su aerei di compagnie dell’Ue, in assenza di benefici previsti dalla normativa locale), ma non si applicano a chi viaggia gratis o a tariffe di favore, come i dipendenti delle linee aeree, dei tour operator o delle agenzie. Se ci si vede negare l’imbarco per overbooking, l’indennizzo varia tra 250, 400 e 600 euro a seconda che la distanza sia inferiore ai 1.500 km o superiore, o piuttosto che si tratti di una rotta internazionale oltre i 3.500 km. Le cifre si dimezzano se decidiamo di viaggiare su voli alternativi con orari d’arrivo rispettivamente entro le 2, 3 e 4 ore dallo sbarco originariamente previsto. Nessuna garanzia, invece, se il rifiuto ci viene opposto per motivi di salute, di sicurezza o perché i documenti di viaggio non sono validi. Quando il volo viene cancellato spetta un risarcimento del tutto analogo, oltre al rimborso del biglietto non usato e all’assistenza: pasti ed eventuali pernottamenti gratuiti nonché i trasferimenti tra aeroporto e albergo e due comunicazioni per telefono, fax o email. Per chi non rinuncia al viaggio scatta la «riprotezione», ossia la possibilità di prendere un aereo diverso anche di altra compagnia, e permane il diritto all’assistenza e alla compensazione pecuniaria.
La situazione cambia, invece, se la causa della cancellazione è ascrivibile a condizioni meteorologiche eccezionali, scioperi o allarmi per la sicurezza, oppure quando il vettore ne ha informato il passeggero almeno due settimane prima, o ancora, se con preavviso inferiore, gli ha proposto un volo alternativo: ciò che ottiene è la riprotezione o il rimborso del biglietto non usato, insieme all’assistenza gratuita. In presenza di un ritardo prolungato oltre le cinque ore, si può rinunciare al volo e chiedere la restituzione di quanto pagato; il diritto all’assistenza gratuita scatta a partire dalle 2 ore di ritardo per i voli entro i 1.500 km, mentre per quelli più lunghi e per le tratte internazionali oltre i 3.500 km il ritardo accumulato deve superare rispettivamente le 3 e le 4 ore. Se poi il disservizio della compagnia provoca dei danni diretti, è sempre possibile chiedere un risarcimento fino a un massimo di 4.831 euro.
Quanto poi al cambio di posto in una classe inferiore, è previsto un rimborso variabile tra il 30 e il 75% in base alla lunghezza della tratta.

Se all’arrivo a destinazione non ci viene riconsegnato il bagaglio o lo troviamo danneggiato, è necessario compilare il modulo Pir (Property irregularity report) presso gli uffici Lost & Found dello scalo; entro 21 giorni (7 in caso di danneggiamento), anche se il bagaglio viene ritrovato, è possibile avviare la pratica per il risarcimento delle spese sostenute inviando la documentazione richiesta alla compagnia aerea. L’indennizzo può raggiungere i 1.164 euro oppure limitarsi a 19 euro per kg a seconda che la compagnia aderisca alla Convenzione di Montreal o di Varsavia.

Commenti
Disclaimer
I commenti saranno accettati:
  • dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
  • sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
Accedi
ilGiornale.it Logo Ricarica