Politica

Gli alimenti all’ex moglie pagati da papà

Massimiliano Lussana

da Genova

In questa storia ci sono due suoceri, molto presenti nella vita del loro figlio, amatissimi dalla nuora. E già qui, c’è la prima stranezza. Ma se si considera che la nuora ha appena divorziato, e nemmeno troppo amichevolmente, dal figliolo prediletto dalla coppia, la stranezza viene elevata al quadrato. Come mai l’ex nuora ha questa passione sviscerata per la suocera (e il suocero)?
La risposta sta in una recente sentenza del tribunale civile di Genova che ha appena rivoluzionato mille anni di matematica. Fin dalle elementari, infatti, ci insegnavano che se Pierino ha in cassa uno, non può spendere due. A Genova no: i giudici civili hanno deciso che, anche se un impiegato guadagna 1500 euro al mese, può versare 2500 euro di alimenti alla ex moglie. Il motivo della rivoluzione copernicana della matematica applicata al diritto? «È ricco di famiglia e proviene da una stirpe di professionisti». Interpretazione estensiva dell’articolo 148 del codice civile quando dice che, per mantenere i figli, i coniugi separati «devono adempiere in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo».
No, non è uno scherzo. È tutto vero, tutto scritto e tutto certificato da un’ordinanza provvisoria emessa dai magistrati del capoluogo ligure, contro cui ovviamente lo sventurato impiegato sta preparando tutti i ricorsi possibili e immaginabili. Ma, intanto, paga. In nome dell’innovativo principio messo nero su bianco: «Se durante la convivenza c’è un intervento ad adiuvandum degli avi, ove si verifichi la separazione, non è possibile che il tenore di vita cambi».
Tradotto dal massimario giuridico condito di latinorum, significa che i genitori del ragazzo separato devono continuare ad aiutare il loro figliolo prediletto. Ma non versando soldi sul suo conto. Facendo bonifici direttamente su quelli dell’ormai ex nuora, abituata al tenore di vita garantito da papà e mammà. Bonifici che vengono regolarmente versati e che altrettanto regolarmente vengono incassati dalla signora.
Il cavillo giuridico in base al quale è possibile che un poveretto che guadagna circa 1500 euro al mese e ne deve versare quasi mille in più solo di alimenti, è il codice civile, libro primo «Delle persone e della famiglia», titolo sesto «Del matrimonio», capo quarto «Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio», articolo 148 «Concorso negli oneri», comma primo, seconda frase: «Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti (per mantenere, istruire, ed educare la prole ndr), gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli».
Basta? Non basta. L’ordinanza provvisoria - che peraltro ricalca una giurisprudenza che si sta consolidando nel tribunale della Lanterna - prende anche in considerazione l’ovvia obiezione del povero marito-padre: «Ma non posso gravare a questo modo sui miei genitori per gli alimenti!». Nessun problema, c’è una soluzione per tutti: se il lavoro non è sufficiente per pagare gli alimenti, «anche se quel lavoro gli è gradito», il malcapitato può pur sempre «adoperarsi per trovarne un altro migliore in grado di farlo arrivare alla cifra necessaria».


La causa, intanto, va avanti; il pagamento di papà e mammà pure; l’amore sviscerato dell’ex nuora per i suoceri (e la giustizia italiana) anche.
Massimiliano Lussana

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