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Autovelox, ecco quali possono fare sanzioni valide dopo il decreto e quando una multa è davvero impugnabile

Modelli, caratteristiche e software, cosa c'è da sapere per capire se si può contestare una multa

Autovelox, ecco quali possono fare sanzioni valide dopo il decreto e quando una multa è davvero impugnabile

Il decreto ministeriale n. 125 dell’8 giugno 2026, efficace a partire dal 12 luglio, stabilisce che una multa per eccesso di velocità sia da ritenere valida se a rilevare il superamento della soglia limite sia stato un dispositivo derivante da un prototipo omologato in base ai nuovi criteri oppure coperto dai parametri previsti dalle norme transitorie. L'utilizzo dell'apparecchio richiede inoltre il soddisfacimento di ulteriori requisiti, quali la conformità del singolo strumento, l'esecuzione di una taratura periodica valida, il superamento annuale dei controlli funzionali e il posizionamento corretto della postazione (ad esempio il rispetto delle distanze minime dai cartelli e la collocazione lungo strade con limiti di velocità conformi alle direttive). Ciò premesso, quindi, affinchè una sanzione non sia impugnabile sono due i punti da rispettare, ovvero l'accertamento dell'idoneità della tipologia di strumento e la verifica dello stato di efficienza dell'esemplare specifico al momento della violazione.

Non esiste, pertanto, un elenco univoco dei singoli dispositivi legittimati al rilevamento, dato che il provvedimento normativo regola l'omologazione dei prototipi, ossia dei modelli di riferimento vagliati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ovviamente la sanzione scaturisce sempre da uno specifico strumento, solitamente individuato tramite numero di matricola, con sue specifiche e individuali caratteristiche. Ciò significa che, pur derivando da un modello omologato, l'apparecchio può presentare altri problemi, come la taratura scaduta o l'irregolare collocazione su strada: ogni situazione va quindi vagliata in modo individuale.

La grande novità del decreto è di certo la definizione di requisiti e iter per ritenere validi sia gli autovelox classici che i sistemi di rilevamento della velocità media come Tutor e Vergilius: superati i test, si legge all'art.2, il Mit emette il decreto di omologazione del prototipo, autorizzando il produttore alla fabbricazione dei dispositivi di serie conformi all'originale. Nel testo sono stati indicati 25 prototipi validi, ovvero Photored F17DR, T-Exspeed V.2.0, Autovelox 106SE Radar, EnVES EVO MVD 1605, Celeritas EVO 1506, Trucam HD, Telelaser Truspeed, Trucam, Velomatic 512D, EnVES EVO MVD 2005, Autovelox 106, VRS-EVO-T12-5-R, Velocar Red&Speed EVO-R, Celeritas MSE 2021, Tutor 3.0, Vergilius Plus, Celeritas MVD 2022, VRS EVO 2, T-Exspeed, K53800 Speed, TCS – Traffic Control System, Autosc@n Speed, Celeritas MVD 2020, Aguia Red & Speed, Velocar Red&Speed EVO M.

Si tratta di dispositivi che avevano già ottenuto il via libera con i decreti legati al vecchio DM del 13 giugno 2017: il nuovo provvedimento ne conferma la validità, aggiornandone lo status giuridico. Attenzione, però: l'inserimento nell'Allegato B non costituisce una sanatoria indiscriminata per qualunque dispositivo commerciale analogo. Non basta che un autovelox somigli a uno di questi modelli o ne utilizzi il nome, la corrispondenza deve essere totale: stessa versione hardware, stessa configurazione e identico software, specie se i programmi gestiscono il calcolo della velocità, le foto o l'abbinamento della targa. Inoltre, per le macchine già installate, servono certificati di taratura e controlli funzionali perfettamente in regola.

Cosa accade invece ai modelli esclusi dall'elenco? Partiamo innanzitutto col dire che la lista dell’Allegato B è un'istantanea della situazione al momento della partenza delle nuove regole, ma è presumibilmente destinata ad allungarsi. Dall'entrata in vigore del decreto, i produttori hanno la possibilità di richiedere l'approvazione di nuovi modelli seguendo l'iter previsto: qualora il prototipo risulti conforme agli standard e superi tutti i test, il Mit pubblicherà il nuovo decreto di omologazione mettendolo a disposizione sul proprio portale.

I dispositivi "vecchi" non inclusi nell'Allegato B non sono bollati come illegittimi: il titolare di un modello approvato in epoca antecedente al decreto del 2017, ma comunque conforme agli standard di laboratorio e ai protocolli di taratura introdotti dalla nuova riforma, può infatti produrre idonea documentazione atta a comprovarne la validità. Dopo aver ricevuto il testo, il Mit ha 60 giorni per pronunciarsi e approvare o respingere l'istanza.

Se invece si tratta di autovelox approvati prima del 2017 ma non conformi alle nuove norme, è richiesto ovviamente l'adeguamento tecnologico, il superamento delle verifiche e la certificazione da inviare al ministero, che provvederà eventualmente al riconoscimento formale. Ovviamente in questi casi il dispositivo deve essere "spento" proprio perché sprovvisto di autorizzazione: sulla base di quanto stabilito dal Mit sono 850 su circa 4mila già censiti sulla piattaforma a disposizione degli automobilisti gli apparecchi che necessitano di un'integrazione della documentazione o di una nuova omologazione.

In caso di sanzione, il cittadino deve certamente verificare che le

informazioni presenti nel verbale siano conformi a quelle della lista online, ma un'esclusione dalla piattaforma, per quanto meritevole di un controllo, non comporta in ogni circostanza l'impugnabilità della sanzione ricevuta.

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