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Attualità

“Illecita diffusione conversazioni Raoul Bova”. Stangata del Garante della Privacy contro Fabrizio Corona

L’Autorità ha ritenuto illecito il trattamento di un file audio e di alcuni contenuti di una chat privata, contestando la diffusione di materiale intimo e affettivo in assenza di un effettivo interesse pubblico. “La notorietà di una persona non legittima la divulgazione di dati personali”

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Il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illecita la diffusione non autorizzata di un file audio e di contenuti estratti da una conversazione privata intercorsa via chat tra Raoul Bova e un’altra persona, pubblicati da Fabrizio Corona sui social network e su piattaforme digitali nel 2025. Il provvedimento arriva al termine di una complessa istruttoria e facendo seguito a precedenti interventi urgenti dell’Autorità. Il Garante deciso di sanzionare Corona con una multa di 4.950 euro. Per stabilire l’importo della multa, il Garante ha tenuto conto anche della situazione reddituale di Corona: nell’anno preso a riferimento, non risultavano redditi fiscalmente dichiarati.

Il confine tra notorietà e privacy

Al centro della decisione c’è il rapporto tra notorietà e diritto alla riservatezza. Nel provvedimento, l’Autorità ribadisce che “la notorietà di una persona non legittima la divulgazione di dati personali e informazioni attinenti alla sua sfera privata quando tali contenuti non rivestono un effettivo interesse pubblico”. Il Garante precisa inoltre che “la diffusione di stralci di conversazioni intime e affettive eccede infatti il principio di essenzialità dell’informazione e contrasta con i principi di liceità, correttezza e minimizzazione del trattamento dei dati personali stabiliti dalla normativa privacy”.

Nel mirino la diffusione a fini di gossip

L’Autorità ha preso in esame anche la finalità della diffusione dei contenuti, evidenziando “come la condotta sia stata posta in essere con finalità di spettacolarizzazione e alimentazione del gossip”. Secondo il Garante, la pubblicazione avrebbe arrecato “un significativo pregiudizio alla reputazione, anche lavorativa, e alla privacy dell’attore”. A incidere ulteriormente sulla valutazione dell’Autorità è stata la modalità di circolazione del materiale. “La diffusione, poi, attraverso piattaforme digitali e social media ha ulteriormente aggravato la violazione, amplificandone la portata e gli effetti”.

I limiti alla diffusione delle conversazioni private

Il provvedimento conclude l’istruttoria avviata dal Garante sulla vicenda e ribadisce che la diffusione di contenuti appartenenti alla sfera privata deve rispettare i limiti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali. Anche nel caso di persone note, infatti, la pubblicazione di conversazioni private non può essere giustificata dalla semplice notorietà, se manca un effettivo interesse pubblico.

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