da Milano
Anche per i clandestini, colpevoli di reati penali, esiste unalternativa al carcere. Le quattro mura di una prigione non sono lunica pena possibile. La mancanza del permesso di soggiorno, infatti, non impedisce al giudice di concedere misure alternative alla detenzione in carcere, agli stranieri extracomunitari che, entrati illegalmente in Italia, siano nella condizione di clandestini.
A stabilirlo sono le sezioni unite penali della suprema corte che hanno dato risposta affermativa alla questione di diritto che era stata loro sottoposta: «Se in materia di esecuzione della pena, le misure alternative alla detenzione in carcere (nella specie: affidamento in prova al servizio sociale) possano essere applicate allo straniero extracomunitario che sia entrato illegalmente in Italia e sia privo di permesso di soggiorno».
A chiedere lintervento delle sezioni unite è stata nel dicembre scorso la prima sezione penale della cassazione. In una sua ordinanza ha infatti sottolineato la presenza di un contrasto nella giurisprudenza. Se, da una parte, infatti si era ritenuto che la condizione di clandestinità dello straniero detenuto di per sé è preclusiva dellapplicazione di misure alternative; dallaltro si era formato un opposto orientamento. Favorevole, questa volta, alla possibilità di concedere misure diverse dalla detenzione, visto che la condizione di straniero privo di permesso di soggiorno non è di per sé ostacolo alla concessione della semilibertà.
Tale misura, si sottolineava nellordinanza, consente infatti uno spazio di libertà molto ridotto (e quindi controllabile), senza che poi lespiazione della pena in regime di semilibertà comporti alcuna violazione o alcuna elusione delle norme in materia di immigrazione clandestina. Non solo, nellordinanza di rimessione alle sezioni unite, si è anche fatto presente che, sempre in una sentenza della prima sezione penale, veniva sottolineato il «preminente valore costituzionale della funzione rieducativa della pena, sotteso ad ogni misura alternativa alla detenzione in carcere», mentre veniva precisato che esso «deve costituire la necessaria chiave di lettura delle disposizioni dellordinamento penitenziario» con la conseguenza che si può affermare, alla luce dei principi della costituzione, che lapplicazione delle misure alternative non può essere esclusa a priori nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno, raggiunti da unespulsione amministrativa da eseguire dopo lespiazione della pena. Né lordinamento penitenziario, né il testo unico sullimmigrazione, così come modificato dalla legge Bossi-Fini, si sottolineava ancora nella stessa sentenza, contengono alcun divieto di applicare le misure alternative a quanti, condannati, sono stranieri entrati illegalmente in Italia.
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