Il testo della sentenza È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza 16417 del 25 luglio 2007, ha da un lato condiviso le affermazione del giudice di pace di Torino, secondo il quale "l’omosessualità va riconosciuta come condizione dell’uomo degna di tutela, in conformità ai precetti costituzionali, assunto da cui discende che la libertà sessuale va intesa anche come libertà di vivere senza condizionamenti e restrizioni le proprie preferenze", dall’altro ha accolto il ricorso dell’Ufficio territoriale del governo di Torino che voleva rimpatriare un cittadino senegalese dichiaratosi omosessuale.
Non solo i gay iscritti a un'associazione I giudici della prima sezione civile hanno spiegato che non era stato dimostrato che nel Paese di origine l’omosessualità fosse perseguita e che, soprattutto, l’uomo fosse effettivamente gay soltanto perché iscrittosi a una associazione.
"In particolare - ha affermato il Collegio - è stato già rilevato che detta prova è stata ricavata dall’essersi egli scritto all’Arci Gay in tempi non sospetti, subito dopo il suo ingresso in Italia. Si tratta certamente di elementi indiziari significativi, che però non risultano tali da conferire la certezza necessaria alla dichiarata omosessualità del senegalese". Il rinvio della questione a Torino Non solo. "Alla luce di quanto ora esposto è da ritenere che la semplice iscrizione ad un club di omosessuali non rappresenti una prova sufficiente a dare dimostrazione di una omosessualità dichiarata dell’iscritto". Insomma ora la causa dovrà tornare al giudice di pace di Torino il quale dovrà accertarsi se l’uomo sia effettivamente gay e se questa condizione è perseguita in Senegal.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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