Nello studio del nuovo Codice della strada trova spazio anche il comportamento dei pedoni. Visti i dati preoccupanti sul tasso di sinistri stradali che si verificano con cadenza annuale anche a causa di atteggiamento scorretto da parte di chi si sta spostando a piedi, ecco in arrivo dei nuovi provvedimenti contenuti nella bozza del nuovo codice. L’obiettivo è quello di aggiornare e stringere le maglie dell’articolo 190.
Se fino ad oggi la gestione degli attraversamenti urbani in assenza di strisce pedonali si è basata sul buon senso e su consuetudini, fra poco arriveranno delle vere e proprie regole.
Al momento, a disciplinare i pedoni è l’articolo 190 del Codice della Strada, che impone ai cittadini l’uso di strisce pedonali, sottopassi o cavalcavia ogni qualvolta si trovino a una distanza inferiore ai 100 metri dal punto di attraversamento. Se entro questo limite non si trovano punti di attraversamento, è consentito superare la carreggiata liberamente, purché ciò avvenga in linea retta perpendicolare e con il massimo livello di vigilanza. Va ricordato che, laddove manchi la segnaletica orizzontale, il diritto di precedenza spetta a chi guida.
L’inosservanza di tali prescrizioni comporta una sanzione pecuniaria compresa tra i 26 e i 102 euro.
È prevista un’ulteriore stretta con il nuovo Codice della Strada. La modifica più rilevante riguarda il divieto assoluto di impegnare i crocevia privi di strisce pedonali. Inoltre, il pedone ha il chiaro dovere di verificare visivamente che i conducenti abbiano rallentato o arrestato la marcia prima di muovere il primo passo. Occhio, dunque, a non essere trovati disattenti, magari impegnati a controllare lo smartphone. Si rischiano multe dalle cifre importanti.
Immediata la risposta del Movimento diritti dei pedoni, che ha protestato contro la novità, ritenuta troppo stringente. C’è il rischio, secondo l’associazione, che ogni responsabilità ricada sul pedone in caso di sinistro.
In questo scenario gioca un ruolo centrale l’articolo 2054 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità legata ai sinistri stradali: l’automobilista è presunto colpevole a meno che non riesca a dimostrare il contrario. Tuttavia, se il pedone ha agevolato l’incidente con una condotta imprudente (che possono essere molteplici), entra in gioco il principio di corresponsabilità previsto dall’articolo 1227 del Codice Civile.
