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Multe stradali non pagate: i tempi della prescrizione e le tutele sul pignoramento

Una volta trascorsi 5 anni senza l’invio di solleciti, il creditore perde ogni diritto a esigere il pagamento del debito dal contribuente

Notifica multe, termini e tempistiche: ecco cosa cambia a seconda delle modalità di comunicazione

A molti italiani è capitato di essere destinatari di una cartella esattoriale derivante da una multa stradale contestata anni addietro: oltra a questa, pertanto, vengono richiesti anche la mora ed eventuali sanzioni accessorie, per cui prima di mettere mano al portafoglio è bene sapere se quel pagamento è ancora dovuto dopo tutto il tempo trascorso.

L’ordinamento italiano fissa un principio chiaro: la potestà di riscossione della Pubblica Amministrazione non è illimitata. Se l’ente creditore o il concessionario della riscossione rimangono inattivi e non notificano solleciti o atti d’interruzione per un determinato arco temporale, l’obbligazione si estingue definitivamente. Di conseguenza, decadono anche eventuali misure esecutive o cautelari successive, come i fermi amministrativi sui veicoli o i pignoramenti presso terzi.

Le normative vigenti stabiliscono che il periodo entro il quale gli enti possono esigere il saldo di una sanzione amministrativa per violazioni del Codice della Strada sia al massimo di 5 anni: il conteggio di questo lasso di tempo parte esattamente dalla data di notifica del verbale di contestazione, quindi non necessariamente dal giorno dell’infrazione.

Questo meccanismo risponde all’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, penalizzando la prolungata inattività del creditore pubblico. Trascorso il quinquennio senza che siano stati effettuati atti formali di recupero, il credito si estingue d’ufficio: l’ordinamento presume la rinuncia alla somma da parte dell’ente creditore. L’effetto estintivo, pertanto, si estende all’intero importo richiesto, includendo non solo la sanzione base ma anche le spese accessorie e gli interessi maturati.

Tra gli strumenti di coazione a disposizione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, di certo il fermo amministrativo figura tra i più incisivi. Tale misura, che vieta la circolazione e il trasferimento del bene, richiede tuttavia il rispetto di requisiti temporali stringenti: qualora l’Agente notifichi il provvedimento a causa di un credito per cui sono tuttavia già trascorsi oltre 5 anni dall’ultimo sollecito, la misura perde ogni presupposto giuridico e decade. Ciò significa in sostanza, come chiarito in più circostanze dalla Cassazione, che in caso di “silenzio” per l’intero lasso di tempo da parte del creditore, il provvedimento è impugnabile e decade interamente, a partire dall’imposizione delle “ganasce fiscali” fino ad arrivare alla stessa cartella esattoriale che le ha causate.

Il fermo amministrativo è solo uno dei sistemi più temuti, ma non di certo l’unico che decade qualora trascorrano i 5 anni senza comunicazioni: l’estinzione del credito priva infatti l’Agente della Riscossione del titolo necessario per intraprendere o proseguire qualunque azione di pignoramento sui beni appartenenti al debitore. Diventano quindi illegittime diverse forme di espropriazione forzata, ovvero il congelamento e prelievo coattivo presso depositi bancari o postali, le trattenute dirette sulle quote di pensione, il pignoramento presso terzi dello stipendio e la possibilità di rivalersi su beni mobili o somme di spettanza del contribuente per il ristoro del credito.

L’unico modo che l’Ente creditore ha a propria disposizione per impedire la decadenza della cartella esattoriale è quello di ricorrere all’invio di un atto interruttivo, che come suggerisce il nome ha l’effetto giuridico di azzerare il tempo già trascorso e far ripartire da capo il conteggio dei 5 anni. Si considerano idonei ad azzerare il conto alla rovescia sia la notifica della cartella di pagamento (che interrompe la prescrizione avviata dalla notifica dell’originario verbale di contestazione), che i solleciti e le intimazioni di pagamento (comunicazioni formalizzate tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata PEC) e le comunicazioni cautelari ed esecutive, come la notifica del preavviso di fermo amministrativo o dell’atto di pignoramento. In qualsiasi momento si riceva uno di questi avvisi, il conto riparte nuovamente da zero.

Qualora ci si renda conto che i termini di legge sono decorsi, è bene sapere che la prescrizione non determina automaticamente l’eliminazione della posizione debitoria dai sistemi informatici dell’Agente della Riscossione. È il contribuente a doversi muovere in questo caso, e lo può fare attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento:

  • Ricorso in autotutela: istanza rivolta direttamente all’ente creditore o al concessionario della riscossione per sollecitare la cancellazione del debito per decorso dei termini;
  • Impugnazione giudiziale: ricorso dinanzi al Giudice di Pace competente per territorio, da promuovere preferibilmente a seguito della notifica del primo atto ricevuto oltre i termini di legge, come un preavviso di fermo o un’intimazione di pagamento.

Una volta acclarato il decorrere dei 5 anni previsti dalle normative attuali ogni pretesa di recupero decade immediatamente.

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