Per lungo tempo il tetto di un condominio è stato considerato semplicemente una parte comune da manutenere. Oggi, invece, può trasformarsi in una risorsa capace di produrre energia da fonti rinnovabili, contribuendo a ridurre i costi energetici, ad aumentare l’efficienza dell’edificio e, nel tempo, anche a valorizzare gli immobili.
L’evoluzione della normativa sull’autoconsumo diffuso e la crescente diffusione degli impianti fotovoltaici stanno infatti aprendo nuove opportunità anche per gli edifici residenziali. In questo contesto si sente parlare sempre più spesso di Comunità energetiche rinnovabili (Cer). Accanto a questa possibilità esiste però anche l’autoconsumo collettivo, una configurazione che, nella pratica, risulta spesso più semplice da realizzare quando l’energia prodotta è destinata principalmente ai residenti dello stabile.
Pur avendo caratteristiche diverse, entrambi i modelli perseguono lo stesso obiettivo: favorire la produzione e la condivisione dell’energia prodotta localmente da fonti rinnovabili.
Comunità energetiche e autoconsumo collettivo: le differenze
La Comunità energetica rinnovabile (Cer) è un soggetto giuridico autonomo, costituito da cittadini, imprese, enti pubblici e altri soggetti che scelgono di produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili. Possono farne parte impianti ed edifici diversi, purché ricadano nell’area servita dalla stessa cabina primaria della rete elettrica, cioè nello stesso ambito territoriale individuato dalla normativa.
L’autoconsumo collettivo, invece, è una configurazione pensata specificamente per gli edifici composti da più unità immobiliari, come condomini e supercondomini. In questo caso l’energia prodotta, ad esempio da un impianto fotovoltaico installato sul tetto comune, viene condivisa esclusivamente tra i condòmini che decidono di aderire al progetto.
La differenza, quindi, non è soltanto terminologica. Mentre la Cer coinvolge una rete più ampia di soggetti presenti sul territorio, l’autoconsumo collettivo limita la condivisione dell’energia agli utenti dello stesso edificio o, nel caso dei supercondomini, del medesimo complesso immobiliare.
Quale soluzione è più adatta a un condominio?
Non esiste una soluzione valida per tutti. La scelta tra le due configurazioni dipende dalle caratteristiche dell’edificio, dalla disponibilità delle superfici comuni, dalla potenza dell’impianto e dagli obiettivi che si intendono perseguire.
Nella maggior parte dei condomini, quando il fotovoltaico è destinato soprattutto a soddisfare i consumi dei residenti e delle utenze comuni, l’autoconsumo collettivo rappresenta la soluzione più immediata. Le Comunità energetiche consentono invece di estendere la condivisione dell’energia anche ad altri soggetti presenti sul territorio, richiedendo però una struttura organizzativa e gestionale più articolata.
In ogni caso è consigliabile effettuare preventivamente uno studio di fattibilità, così da valutare non solo gli aspetti tecnici dell’impianto, ma anche la reale convenienza economica dell’investimento.
Il ruolo dell’assemblea
La realizzazione di un impianto fotovoltaico destinato alla condivisione dell’energia interessa inevitabilmente le parti comuni dell’edificio, come il tetto o il lastrico solare, e richiede quindi una deliberazione assembleare.
Il Codice civile favorisce gli interventi finalizzati al risparmio energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, prevedendo regole specifiche per la loro approvazione. Le maggioranze assembleari variano in base alla tipologia dell’intervento e alle modalità con cui viene realizzato l’impianto.
Diversa è invece l’ipotesi in cui l’impianto venga installato da uno o più condòmini sulle parti comuni a proprie spese. In questo caso trova applicazione l’articolo 1122-bis del Codice civile, che consente all’assemblea di prescrivere modalità esecutive e cautele per tutelare la stabilità, la sicurezza e il decoro architettonico dell’edificio, senza poter impedire l’intervento quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
Oltre all’installazione dell’impianto, occorrerà disciplinare anche gli aspetti organizzativi: il ruolo dell’amministratore, i rapporti con progettisti e installatori, la gestione dell’impianto e le modalità di ripartizione dei benefici tra i partecipanti.
La partecipazione dei condòmini
L’adesione ai sistemi di autoconsumo collettivo o alle Comunità energetiche è volontaria. Nessun proprietario può essere obbligato a partecipare all’iniziativa, o a sostenerne le spese. Per questo motivo è opportuno definire fin dall’inizio regole chiare che disciplinino:
- la ripartizione delle spese di installazione e manutenzione;
- l’utilizzo delle superfici comuni nel rispetto del diritto di pari uso previsto dall’articolo 1102 del Codice civile;
- l’ingresso di nuovi partecipanti e l’eventuale uscita dal gruppo;
- la distribuzione degli incentivi e dei benefici economici derivanti dall’energia condivisa.
Una disciplina chiara riduce il rischio di conflitti e facilita la gestione dell’intero progetto.
Incentivi e benefici
Sia le Comunità energetiche sia i gruppi di autoconsumo collettivo possono accedere, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, agli incentivi riconosciuti dal Gestore dei servizi energetici (Gse) per l’energia condivisa. Il quadro normativo è stato progressivamente aggiornato per favorire la diffusione delle configurazioni di autoconsumo e delle Comunità energetiche, confermando il crescente interesse verso questi modelli di produzione condivisa dell’energia.
Accanto agli incentivi economici, questi sistemi consentono di migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, ridurre le emissioni e rendere gli immobili più competitivi in un mercato sempre più orientato alla sostenibilità.
Un nuovo modo di vivere il condominio
La transizione energetica sta cambiando anche il modo di concepire il condominio. Le parti comuni non rappresentano più soltanto spazi da amministrare e mantenere, ma possono trasformarsi in risorse capaci di produrre energia e generare benefici per l’intera collettività condominiale.
Che si scelga l’autoconsumo collettivo o una Comunità energetica rinnovabile, il successo del progetto dipende da una progettazione accurata, da una corretta valutazione tecnica ed economica, da decisioni assembleari consapevoli e da regole di gestione trasparenti. In questo modo l’energia condivisa può trasformarsi in un’opportunità concreta per ridurre i consumi, valorizzare il patrimonio immobiliare e accompagnare i condomini verso un modello più sostenibile.
