Non è truffa mentire al partner e tenere i suoi soldi

L'uomo aveva troncato la relazione dopo aver ottenuto un prestito di 16mila euro. Le motivazioni di una sentenza del tribunale di Milano

Non è truffa mentire al partner e tenere i suoi soldi

Chi ha mentito al proprio partner facendosi prestare dei soldi, che poi non restituisce, sicuramente è un bugiardo ma non un truffatore. Si legge questo nelle motivazioni di una sentenza del tribunale di Milano, che ha assolto un uomo accusato di truffa e appropriazione indebita per essersi messo in tasca 16 mila euro, sfruttando (tesi dell’accusa) l’amore provato per lui da una donna. Il "semplice mentire sui propri sentimenti", definita "nuda menzogna", non "integra una condotta tipica di truffa".

L’uomo, si legge sul sito penalecontemporaneo.it che ha pubblicato le motivazioni, era imputato per aver "indotto in errore" la donna sfruttando il suo "sentimento affettivo" assicurando, in particolare, "a quest’ultima che l’avrebbe portata in Perù ove avrebbe iniziato un’attività commerciale". E si "sarebbe fatto corrispondere svariate somme di denaro per un importo complessivo di 16.500 euro", mai restituite "nonostante le ripetute richieste".

Nelle motivazioni il giudice indica una serie di valutazioni giuridiche per spiegare che "la truffa, per così dire, sentimentale è astrattamente concepibile ma in concreto difficilmente ravvisabile". E nel caso "in esame difettano tanto una condotta fraudolenta tipica quanto un dolo di truffa". Per il giudice, infatti, "non c’è truffa allorché l’inganno non sia stato tessuto in modo artificioso attraverso un’alterazione della realtà esterna" o con una "menzogna corredata da ragionamenti idonei a farla scambiare per realtà".

Il semplice mentire in amore, dunque, non basta. Il dolo, poi, "deve essere presente al momento dell’inizio della condotta" e "sono dunque penalmente irrilevanti le condotte poste in essere nell’ambito di una relazione che non sia stata dall'origine intrapresa con quel preciso intento criminoso".

E, inoltre, spiega il giudice, anche nel caso di un ricco erede ingannato da una "giovane e bellissima donna" ricoperta di doni e "ingenti capitali" non c’è reato, se esiste il "ragionevole dubbio" che la "presunta vittima" non si sarebbe comportata in modo diverso pur "sapendo della reale intenzione" della donna.

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