Dieci milioni di nuove case da arredare

Il nuovo regolamento europeo sulla Due Diligence è entrato in vigore il 3 marzo. In poche parole significa che tutti gli operatori che utilizzano legname proveniente da Paesi extraeuropei dovranno scrupolosamente adoperarsi per contrastarne il commercio illegale.
«Una vera e propria rivoluzione nel mercato europeo del legno - dice Roberto Snaidero, numero uno di FederlegnoArredo - che obbligherà tutti i soggetti coinvolti nella lavorazione e distribuzione del legno a rispettare determinate norme per contrastare il commercio illegale di legname e di prodotti da esso derivati». Anche se, a questo punto, c'è solo da sperare che in Italia la burocrazia tenga le mani in tasca per non complicare ulteriormente la vita alle categorie coinvolte. Che sono due: operatori e commercianti (importatori, traders, aziende di distribuzione e trasformazione). Costoro, pur con gradi di difficoltà differenti, saranno alle prese con procedure ben precise e rigide: divieto assoluto di immettere sul mercato Ue legname tagliato illegalmente e prodotti da esso derivati. In molti Paesi, infatti, le foreste non sono gestite in maniera sostenibile, né in maniera legale.
Da qui la rivoluzionaria normativa «penalmente rilevante», anche se al momento non è dato di sapere quale sia l'entità delle sanzioni amministrative che devono essere stabilite dalle autorità competenti nazionali per perseguire il «crimine di legno illegale».
La Due Diligence (dovuta diligenza), concetto nato negli anni Novanta negli Stati Uniti, viene definita letteralmente come «il grado di cura che una persona ragionevolmente prudente adotterebbe in circostanze analoghe o simili. Di conseguenza, si applica in modo diverso a diverse categorie di persone con gradi variabili di conoscenza e responsabilità».
Gli operatori che introdurranno per la prima volta nell'Unione europea prodotti di legno e suoi derivati avranno quindi l'obbligo di accertare l'origine legale della materia prima, mentre i commercianti che acquistano nella Ue avranno invece l'obbligo di tracciabilità dei fornitori e dei clienti (art. 5) , per cinque anni, con il nome dei propri fornitori e dei «clienti commercianti».
NOVITÀ IN SINTESI
Gli operatori impegnati nell'utilizzo di legname proveniente da Paesi extra-Ue si troveranno di fronte ad alcune importanti novità. Pensiamo alla legna da ardere (l'Italia ne acquista ogni anno oltre 600mila metri cubi fuori dall'Unione europea). O agli importatori di prodotti provenienti da una catena complessa come i mobili cinesi, il cui giro di affari annuo sfiora i 30 milioni di euro.
In questo caso dovranno «analizzare» la catena di fornitura, garantendo l'origine di provenienza del legno e la sua conformità alla legislazione forestale applicabile.
Tuttavia, recuperare globalmente - e in tutte le lingue - la legislazione di conformità al regolamento Ue 995/2010 (per fare un esempio, Birmania, Vietnam, Costa d'Avorio, Russia eccetera), non sarà facile per una singola azienda.

E il perché lo spiega chiaramente Giampiero Paganoni, presidente di Fedecomlegno di FederlegnoArredo: «Perché - dichiara convinto - la nostra federazione, al fine di dare un concreto supporto a tutte le imprese coinvolte dalla normativa, ha promosso “Conlegno”, Consorzio Servizi Legno-Sughero, come organizzazione (unica in Italia) di monitoraggio e dall'inizio dell'anno ha attivato una task force di consulenti per spiegare la normativa mediante corsi specifici ai quali tutte le aziende possono iscriversi, e consulenze ad hoc. I primi mesi non saranno certamente facili, ma sono sicuro che ci adegueremo a un regolamento assolutamente condivisibile».
Per informazioni: chiara.dellea@federlegnoarredo.it

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