La legge di stabilità (articolo 1, comma 26, legge n. 208/15) ha disposto con alcune eccezioni, fra cui la tassa sui rifiuti che, per l'anno 2016, «è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015».
Tale previsione comporta come chiarito dal Dipartimento delle finanze nella risoluzione n. 2/DF del 22.3.16 che «ogni disposizione contenuta nelle deliberazioni degli enti locali che determini nella sostanza un aumento della pressione tributaria deve ritenersi inefficace per l'anno 2016» e che come già stabilito dalla Corte dei Conti dell'Abruzzo (cfr. Cn marzo 2016) «in tale ambito, a maggior ragione, deve essere collocata la scelta dell'ente locale di introdurre un nuovo tributo quale, nel caso di specie, l'imposta di soggiorno dal momento che appare del tutto palese che così operando si verrebbe a generare un aumento della pressione fiscale».
La risoluzione n. 2/DF si occupa anche della norma che, per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati, i Comuni possano «mantenere» con espressa deliberazione del Consiglio comunale la maggiorazione della Tasi di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.
Specificano le Finanze che, se il Comune, ad esempio, aveva deliberato la maggiorazione in questione solo per gli immobili destinati ad abitazione principale, tale maggiorazione non potrà essere ovviamente mantenuta per tale fattispecie, essendo tali immobili divenuti esenti anche ai fini Tasi, né è possibile in alcun modo recuperare tale maggiorazione attraverso l'applicazione della stessa su altre fattispecie. Le stesse considerazioni valgono anche nel caso in cui la maggiorazione era distribuita su più fattispecie.
*Presidente
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