Economia

Redditometro, sostentamento spese: movimenti bancari prove idonee

Redditometro: bocciata la prassi che chiedeva la dimostrazione specifica dell’uso del denaro. Basterà documentare l’ammontare delle somme pervenute sul proprio conto corrente e registrarne la loro successiva diminuzione

Redditometro, sostentamento spese: movimenti bancari prove idonee

Per giustificare il sostenimento delle spese e contestare il redditometro è possibile utilizzare come prova idonea l’insieme dei movimenti bancari.

Come spiega dettagliatamente Il Sole 24 Ore, è stata bocciata la prassi che chiedeva la dimostrazione specifica dell’uso del denaro. Basterà invece documentare l’ammontare delle somme pervenute sul proprio conto corrente, in seguito ad esempio alla vendita di un bene, e registrarne la loro successiva diminuzione.

Nel caso in cui il legislatore dovesse chiedere particolari approfondimenti, il contribuente può dimostrare l’accredito delle provviste “derivanti dalla vendita di beni di sua proprietà” e la successiva diminuzione dei saldi finali “dei conti correnti su cui sono state bonificate le provviste” per sciogliere il nodo redditometro.

Un caso particolare

Lo ha stabilito la Ctr Lombardia 4383/2/2019, che è stata chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio dalla Corte di cassazione in merito a un caso particolare.

Due coniugi hanno ricevuto due avvisi relativi agli anni di imposta 2007 e 2008. I documenti contestavano i loro maggiori redditi imponibili a seguito di un accertamento reddito metrico previsto dall’articolo 38, Dp 600/73. In altre parole, le autorità fiscali avevano notato un anomalo incremento degli indici di spesa fissati da specifici decreti ministeriali.

Quando scatta un allarme del genere, i contribuenti devono giustificare l’accaduto ricorrendo alla cosiddetta “prova contraria”. Un esempio? Possono, ad esempio, dimostrare redditi diversi rispetto a quelli posseduti nel medesimo periodo d’imposta. Alcuni giudici ritengono che i contribuenti debbono provare anche che “le risorse siano state utilizzate proprio per sostenere le spese contestate a seguito dell’accertamento sintetico”.

A questo proposito, la Ctp di Milano ha dato un’occhiata alle prove contrarie presentate dei coniugi: la vendita di due autovetture e di una imbarcazione, tutte risalenti all’anno 2007. Il loro ricorso è stato accolto.

A quel punto l’ufficio proponeva appello in quanto i contribuenti avrebbero dovuto provare non solo la vendita di quei beni ma anche “l’utilizzo di tali risorse per sopperire all’esiguità del reddito dichiarato”.

La decisione della Cassazione

La Cassazione 12613/2018, chiamata a pronunciarsi dai coniugi, ha bocciato la sentenza e rinviato il giudizio a un’altra sezione della Ctr Lombardia. Il motivo è presto detto: nel caso di accertamento reddito metrico il contribuente sulla base del principio “secondo cui in caso di accertamento redditometrico, il contribuente non è tenuto ad addure alcuna altra prova, se non la dimostrazione dell' esistenza di ulteriori redditi (esenti o soggetti a tassazione separata) e di circostanze sintomatiche che inducano a ritenere che vi sia stato verosimilmente un loro impiego”.

È così che i giudici di secondo grado hanno respinto l’appello di ufficio, sottolineando che la prova adottata dai due coniugi “era stata idonea a confutare il maggiore reddito accertato”.

I contribuenti avevano dimostrato il transito di disponibilità finanziarie ma anche la durata del loro possesso e del graduale utilizzo nel tempo per far fronte alle varie spese contestate.

Decisivi i saldi finali dei conti correnti.

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